Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare, il 10 giugno 2026, due schemi di decreto legislativo attuativi della Legge 23 settembre 2025, n. 132, la legge italiana sull’intelligenza artificiale. Il pacchetto, di cui questo blog ha già ricostruito l’impianto complessivo, tocca autorità, formazione e responsabilità penale; qui interessa il suo capitolo più delicato, quello che riguarda polizia e giustizia. Perché è lì che si misura la tenuta di un principio che l’Europa ha scritto nero su bianco e che l’Italia sta traducendo in regole operative: le macchine possono aiutare a indagare, non possono decidere chi è colpevole e nemmeno chi è sospettabile.
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ToggleCosa vieta davvero l’AI Act: il sospetto calcolato sul profilo
Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) colloca la polizia predittiva tra le pratiche vietate. L’articolo 5 proibisce i sistemi che valutano o prevedono il rischio che una persona commetta un reato basandosi unicamente sulla profilazione o sulla valutazione dei suoi tratti e caratteristiche di personalità. Nello stesso elenco di pratiche inaccettabili stanno il social scoring, la categorizzazione biometrica fondata su dati sensibili e il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nella scuola.
La ratio del divieto è antica quanto il diritto penale liberale.
Si risponde di ciò che si è fatto, non di ciò che un modello statistico prevede si potrebbe fare. Un sistema che assegna punteggi di pericolosità sulla base di dove una persona vive, di chi frequenta o di come si comporta online rovescia la presunzione di innocenza e trasforma la correlazione statistica in sospetto istituzionale. L’esperienza internazionale dei software di predictive policing, sperimentati per anni in diverse città americane ed europee, ha mostrato il meccanismo perverso: i quartieri più pattugliati generano più segnalazioni, che addestrano il modello a indicare gli stessi quartieri, in un circolo che scambia la mappa dei controlli per la mappa del crimine.
L’Italia questa stagione l’ha vissuta in casa. Tra la fine degli anni Dieci e i primi anni Venti alcune questure hanno sperimentato software di analisi predittiva dei reati seriali, da KeyCrime a Milano, costruito sull’analisi delle rapine, a XLAW, provato tra Napoli e altre città. Strumenti nati per riconoscere schemi ricorrenti nelle serie criminali più che per profilare individui, e proprio per questo istruttivi: mostrano dove finisce l’analisi dei fatti e dove comincerebbe la schedatura preventiva delle persone.
Attenzione dunque al perimetro. Il divieto dell’articolo 5 colpisce la previsione basata sul solo profilo individuale. Non copre gli strumenti di analisi che supportano la valutazione umana su fatti oggettivi e verificabili collegati a un’attività criminosa, né l’analisi statistica di fenomeni aggregati. La linea passa esattamente qui: tra il prevedere i reati e il prevedere le persone.
L’alto rischio consentito: recidiva, prove e identificazione biometrica
Sotto la soglia del divieto assoluto, l’AI Act colloca nella categoria ad alto rischio una serie di impieghi che restano possibili a condizioni severe. Tra questi la stima del rischio di recidiva, la valutazione dell’affidabilità delle prove nel corso delle indagini, i poligrafi e strumenti analoghi, oltre all’identificazione biometrica remota, il riconoscimento facciale negli spazi pubblici.
Consentiti non significa liberi.
Per questi sistemi valgono gli obblighi pieni del regolamento: gestione del rischio, qualità dei dati di addestramento, documentazione tecnica, sorveglianza umana effettiva, registrazione degli eventi. Per chi li impiega nel settore pubblico si aggiunge la valutazione d’impatto sui diritti prevista dall’articolo 27, che obbliga a chiedersi, prima dell’uso, quali persone saranno toccate dal sistema e con quali possibili danni. L’identificazione biometrica in tempo reale negli spazi pubblici a fini di contrasto resta poi vietata in via generale, con eccezioni tassative che richiedono autorizzazione preventiva e riguardano casi come la ricerca di vittime di sequestro o di tratta, la prevenzione di minacce gravi e imminenti, la localizzazione di persone ricercate per reati gravi.
La logica complessiva è di doppio binario. Ciò che nega in radice la dignità della persona è vietato; ciò che può servire alla sicurezza è ammesso, ma dentro una gabbia procedurale che rende ogni uso documentato e contestabile davanti a un giudice.
Chi volesse una mappa ragionata di divieti, eccezioni e obblighi può partire dalla guida operativa all’AI Act che AIPIA aggiorna trimestralmente, che dedica una sezione specifica agli usi in ambito di contrasto e sicurezza.
Lo schema di decreto italiano: biometria autorizzata, scraping vietato
Su questo telaio europeo si innesta lo schema di decreto approvato il 10 giugno 2026, che ora attende i pareri delle commissioni parlamentari e delle autorità competenti prima dell’approvazione definitiva.
Il testo disciplina l’uso in tempo reale dell’identificazione biometrica secondo lo spartito dell’AI Act: finalità tassative, autorizzazioni, limiti temporali e territoriali, tracciabilità e controllo. In concreto, l’impiego sarebbe riservato a ipotesi come la prevenzione di minacce gravi all’ordine pubblico e la ricerca di persone scomparse o di vittime di sequestro e tratta. Il riconoscimento facciale a posteriori, quello che confronta i fotogrammi di una rapina con le banche dati esistenti per identificare gli indiziati, resterebbe ammissibile dentro le garanzie processuali ordinarie.
Due scelte meritano attenzione. La prima: il divieto esplicito di costituire banche dati biometriche attraverso la raccolta indiscriminata di immagini da internet o dalla videosorveglianza, la pratica dello scraping che ha reso celebri, e sanzionate, alcune società private del settore. La seconda: l’introduzione nel codice penale di un nuovo articolo 437-bis, che punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di AI ad alto rischio, con riflessi anche sulla responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001. Il messaggio al mercato è chiaro: la sicurezza dei sistemi non è più solo un requisito tecnico, è un obbligo presidiato penalmente.
Il CSM ha già tracciato il confine: la decisione resta al giudice
Sul versante del processo, la magistratura non ha aspettato i decreti.
Con una delibera plenaria dell’8 ottobre 2025 il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale negli uffici giudiziari, e il perno è uno: l’AI non entra nell’attività decisionale. Interpretazione della legge, valutazione dei fatti e delle prove, adozione dei provvedimenti restano atti personali del magistrato. Fino alla piena operatività del quadro europeo, fissata all’agosto 2026, il CSM ha indicato di non utilizzare sistemi non certificati nell’attività giudiziaria propriamente detta.
Non è una chiusura tecnofoba. La stessa delibera apre agli usi di supporto: sintesi di atti voluminosi, ricerca di correlazioni, organizzazione dei servizi di cancelleria, attività accessorie che liberano tempo per la decisione. Il CSM rivendica una governance attiva dello strumento, non la sua rimozione.
La posizione italiana si inserisce del resto in un solco europeo che ha quasi otto anni. Già nel dicembre 2018 la CEPEJ, la Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa, aveva adottato la Carta etica europea sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari, con cinque principi che anticipano l’impianto attuale: rispetto dei diritti, non discriminazione, qualità e sicurezza, trasparenza, controllo dell’utilizzatore. Il magistrato deve poter capire lo strumento e potersene discostare. Tutto ciò che è arrivato dopo, AI Act compreso, è sviluppo di quella premessa.
La Legge 132/2025 aveva del resto già fissato il principio a livello di fonte primaria: le decisioni sull’interpretazione e sull’applicazione della legge e sulla valutazione delle prove sono sempre riservate al magistrato, e spetta al Ministero della Giustizia disciplinare l’impiego dei sistemi di AI da parte degli uffici. Il giudice robot, in Italia, è fuori dal perimetro legale prima ancora che dal dibattito culturale. E i percorsi di alfabetizzazione previsti dagli schemi di decreto includono espressamente i magistrati tra i destinatari, insieme a scuole, università, amministrazioni e professionisti.
Dove l’AI serve davvero alla giustizia: arretrato, ricerca, trascrizioni
Tolta la decisione, resta moltissimo.
La giustizia italiana produce ogni anno milioni di atti e sconta un arretrato che nessuna assunzione straordinaria ha mai riassorbito del tutto. Gli strumenti di supporto documentale hanno qui un campo di applicazione enorme: ricerca giurisprudenziale che trova i precedenti pertinenti in minuti anziché in giornate, anonimizzazione automatica dei provvedimenti destinati alla pubblicazione, trascrizione delle udienze, classificazione dei fascicoli in ingresso, individuazione dei procedimenti seriali che possono essere trattati con criteri uniformi.
Non è fantascienza gestionale: sono le stesse categorie di attività che il CSM indica come terreno legittimo, e sulle quali gli uffici per il processo, rafforzati negli anni del PNRR, hanno già cominciato a lavorare con strumenti digitali di generazione precedente. L’AI generativa alza il livello di quello che si può fare, e con esso il livello di attenzione richiesto.
Un discorso a parte merita la cosiddetta giustizia predittiva in senso ampio, cioè l’analisi degli orientamenti giurisprudenziali per stimare l’esito probabile di una controversia. Qui il destinatario naturale non è il giudice ma l’avvocato e il cliente, che prima di avviare una causa vogliono sapere come i tribunali hanno deciso casi simili. Strumenti legittimi e in prospettiva utili anche a ridurre il contenzioso temerario, purché sia chiaro che descrivono il passato dei precedenti, non il futuro della singola decisione.
Ogni singolo output, in ogni caso, va verificato da un umano che se ne assume la responsabilità. Vale per il magistrato e vale, sull’altro lato dell’aula, per l’avvocato: le cronache giudiziarie internazionali degli ultimi anni hanno registrato più di un difensore sanzionato per aver depositato atti con precedenti inventati da un modello linguistico. La lezione è identica per tutte le professioni del processo: l’AI accelera la ricerca, non certifica la verità di ciò che restituisce.
C’è infine la dimensione etica, che precede quella tecnica. La Rome Call for AI Ethics, il documento promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita e sottoscritto da grandi imprese tecnologiche e istituzioni, indica tra i suoi principi trasparenza, inclusione, responsabilità e imparzialità: criteri che calzano alla giustizia più che a qualunque altro settore pubblico. AIPIA aderisce a questa visione e ne racconta le implicazioni nella pagina dedicata alla Rome Call for AI Ethics.
Un banco di prova per lo Stato di diritto digitale
Il dibattito sulla polizia predittiva è spesso raccontato come uno scontro tra sicurezza ed efficienza da una parte e garanzie dall’altra. I testi normativi dicono una cosa più sottile: gli strumenti restano, i divieti colpiscono gli usi che sostituiscono il giudizio umano su una persona con una previsione calcolata sul suo profilo.
Se lo schema di decreto arriverà in Gazzetta Ufficiale con l’impianto attuale, l’Italia avrà una disciplina della biometria tra le più dettagliate d’Europa e un principio scolpito su due livelli, europeo e nazionale: la decisione giudiziaria resta umana, la responsabilità pure. Non è un dettaglio tecnico da addetti ai lavori. È la differenza tra uno Stato che usa gli algoritmi e uno Stato governato da essi.
Resta il lavoro più difficile, che nessun decreto può fare da solo: dare a chi indaga, giudica e difende le competenze per capire cosa c’è dentro gli strumenti che userà. Una norma che vieta il sospetto algoritmico protegge i cittadini sulla carta. Un magistrato, un investigatore o un avvocato che sanno riconoscere un output inaffidabile li proteggono nella pratica.
di Redazione AIPIA
Contenuti a cura della redazione dell'Associazione Italiana Professionisti dell'Intelligenza Artificiale.
























