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Attestato di qualità professionale (Legge 4/2013)
L’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi previsto dagli articoli 7 e 8 della Legge 4 del 2013 è il documento con cui AIPIA, dopo le necessarie verifiche, attesta che un proprio socio è regolarmente iscritto e rispetta gli standard di qualità e qualificazione professionale richiesti dall’associazione. È riservato ai soci in regola e viene rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta completa.
Non è una certificazione. La legge è esplicita: l’attestato non è comparabile a una certificazione, a un accreditamento o a un riconoscimento professionale, e non è un requisito per esercitare l’attività. È uno strumento volontario che documenta l’appartenenza a un’associazione professionale e il rispetto dei suoi standard.
Che cosa attesta, secondo l’articolo 7
L’articolo 7 della Legge 4/2013 prevede che l’associazione rilasci, previe le necessarie verifiche, un attestato relativo a tre elementi:
- la regolare iscrizione del professionista all’associazione;
- i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
- gli standard di qualità e di qualificazione professionale che i soci sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività.
L’attestato ha validità pari al periodo di iscrizione all’associazione e si rinnova a ogni rinnovo dell’iscrizione (articolo 8). Gli standard che i soci rispettano sono quelli dello Statuto e del Codice Etico, sottoscritti al momento dell’iscrizione.
La procedura, passo per passo
- Essere socio in regola. L’attestato è riservato ai soci AIPIA regolarmente iscritti e in regola con la quota. Se non sei ancora socio, il primo passo è l’iscrizione all’associazione.
- Inviare la richiesta via email. Scrivi a segreteria@aipia.it con oggetto «Richiesta attestato di qualità L. 4/2013», allegando i documenti elencati qui sotto. In alternativa puoi usare la PEC aipia@altapec.it.
- Le verifiche della segreteria. La segreteria effettua le verifiche previste dall’articolo 7 sulla regolarità dell’iscrizione, sui requisiti e sugli standard, e può chiedere integrazioni se un documento manca.
- Il rilascio, entro 60 giorni. A verifiche completate, AIPIA rilascia l’attestato entro 60 giorni dalla richiesta completa. Se manca un documento, i 60 giorni decorrono da quando la documentazione è completa.
I documenti da allegare
- un documento d’identità in corso di validità;
- il curriculum professionale aggiornato;
- le evidenze dei titoli e della formazione pertinenti all’attività professionale dichiarata (attestati, credenziali, diplomi).
Attestato, credenziale, certificazione: tre cose diverse
Si confondono spesso, ma sono strumenti distinti e complementari. Questa pagina riguarda solo il primo.
Attestato L. 4/2013
- Lo rilascia AIPIA ai suoi soci in regola
- Attesta iscrizione e rispetto degli standard associativi
- Validità legata al periodo di iscrizione (art. 8)
- Non è una certificazione né un accreditamento
Credenziale europea EDC
- Attesta un percorso formativo completato
- Sigillo elettronico eIDAS, compatibile Europass
- Verificabile digitalmente
- La rilascia AIPIA al termine di un corso
Certificazione UNI 11621-8
- Di terza parte, secondo ISO/IEC 17024
- La rilascia un organismo accreditato
- Non la rilascia un’associazione
- Riguarda le persone, non i corsi
Per capire come funziona la credenziale europea e il quadro della certificazione UNI 11621-8 ci sono le pagine dedicate.
Domande frequenti
L’attestato di qualità è una certificazione?
No. L’attestato previsto dalla Legge 4/2013 non è una certificazione né un accreditamento né un riconoscimento professionale: è il documento con cui l’associazione attesta che un proprio socio è regolarmente iscritto e rispetta gli standard di qualità richiesti. La certificazione in senso tecnico è quella UNI 11621-8 di terza parte, che rilascia un organismo accreditato, non un’associazione.
Chi può richiedere l’attestato?
I soci AIPIA regolarmente iscritti e in regola con la quota associativa. L’attestato dell’articolo 7 presuppone l’iscrizione all’associazione: chi non è ancora socio può prima iscriversi e poi richiederlo.
Serve per esercitare la professione?
No. La Legge 4/2013 dice espressamente che l’attestato non è un requisito per l’esercizio dell’attività professionale. È uno strumento volontario che documenta l’appartenenza a un’associazione professionale e il rispetto dei suoi standard, utile al professionista verso i propri clienti.
Quali documenti devo allegare?
Un documento d’identità in corso di validità, il curriculum professionale aggiornato e le evidenze dei titoli e della formazione pertinenti all’attività dichiarata. La segreteria può chiedere integrazioni se servono a completare le verifiche dell’articolo 7.
In quanto tempo ricevo l’attestato?
Entro 60 giorni dalla richiesta completa, cioè da quando la segreteria ha ricevuto la domanda e tutti i documenti necessari alle verifiche. Se manca un documento, i 60 giorni decorrono da quando la documentazione è completa.
Quanto dura e come si rinnova?
L’attestato ha validità pari al periodo di iscrizione all’associazione e si rinnova a ogni rinnovo dell’iscrizione (articolo 8 della Legge 4/2013). Non è un documento definitivo: accompagna l’appartenenza attiva all’associazione.
Che differenza c’è con la credenziale europea e con la certificazione UNI?
Sono tre strumenti distinti. L’attestato L.4/2013 riguarda l’appartenenza all’associazione. La credenziale europea EDC attesta il completamento di un percorso formativo, con sigillo elettronico eIDAS e compatibile Europass. La certificazione UNI 11621-8 è di terza parte secondo ISO/IEC 17024 e la rilascia un organismo accreditato. Stanno bene insieme, ma non si sostituiscono.