Legge 14 gennaio 2013 n. 4

Associazione professionale ai sensi della Legge 4/2013

Una forma giuridica, non un titolo. AIPIA è un’associazione professionale senza scopo di lucro costituita ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, la legge italiana sulle professioni non organizzate in ordini o collegi: comporta obblighi precisi di trasparenza, un codice di condotta con vigilanza disciplinare e uno sportello per il cittadino consumatore, e AIPIA li assolve nella sezione Trasparenza. L’attestato di qualità dell’articolo 7 è una cosa diversa: lo rilasciano le associazioni inserite nell’elenco del Ministero, e la pratica di AIPIA per l’inserimento è in corso.

Che cosa non diciamo. Finché la pratica non si conclude, AIPIA non rilascia l’attestato di qualità ai soci, non ne raccoglie richieste e non lo presenta come ottenuto. Lo stato della pratica è pubblicato, insieme agli altri identificativi e alle altre pratiche, nella pagina Identità e identificativi.

Che cosa comporta essere un’associazione ai sensi della Legge 4/2013

La legge disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi e le associazioni che le rappresentano. Chi si costituisce ai suoi sensi assume obblighi verificabili da chiunque:

  • Trasparenza e veridicità (articoli 4 e 5): l’associazione pubblica i propri elementi informativi con criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, dall’atto costitutivo allo Statuto, dagli organi al rendiconto. Per AIPIA: documenti e dati identificativi, organi e cariche, rendiconto.
  • Codice di condotta e vigilanza (articolo 2): un codice deontologico che i soci sottoscrivono, con procedure di vigilanza e sanzioni disciplinari. Per AIPIA: il Codice Etico e di Condotta e la pagina Segnalazioni.
  • Sportello per il cittadino consumatore (articolo 2, comma 4): il punto a cui i committenti possono rivolgersi in caso di contenzioso con un professionista associato. Per AIPIA: lo sportello del cittadino consumatore.
  • Assenza di scopo di lucro: la natura associativa è nell’atto costitutivo e nello Statuto, registrati e pubblicati integralmente.

Nel piè di pagina di ogni pagina del sito compare la dicitura «Legge 4/2013 · Associazione Professionale»: dichiara questa forma giuridica, nient’altro.

Articolo 7

L’attestato di qualità: che cos’è e a che punto è la pratica

L’articolo 7 della Legge 4/2013 prevede che le associazioni professionali possano rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche e sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa alla regolare iscrizione, ai requisiti di partecipazione, agli standard di qualità e di qualificazione professionale, alle garanzie fornite all’utente e, se presenti, alla polizza assicurativa e alla certificazione UNI del socio. L’attestazione vale per il periodo di iscrizione e si rinnova con essa (articolo 8); la legge precisa che non è un requisito per esercitare la professione.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy tiene l’elenco delle associazioni professionali, distinguendo quelle che rilasciano l’attestato di qualità da quelle che non lo rilasciano. La pratica di AIPIA per l’inserimento nell’elenco è in corso, seguita dall’associazione con il proprio consulente; AIPIA non compare ancora nell’elenco e i tempi della pratica non dipendono da lei. Per questo oggi l’attestato non si richiede: quando la pratica si concluderà, questa pagina pubblicherà la procedura e i soci in regola saranno informati dalla segreteria.

Le altre pratiche istituzionali aperte e il loro stato stanno nella pagina Identità e identificativi, blocco «Pratiche istituzionali in corso».

La ragione della legge

Che cosa garantisce al consumatore, oggi

La Legge 4/2013 nasce, parole dell’articolo 7, «al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali». Le garanzie che non dipendono dall’attestato valgono già: chi lavora con un socio AIPIA sa che è iscritto a un’associazione che pubblica i propri elementi informativi secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità (articolo 4), adotta un codice di condotta, vigila sulla condotta professionale degli associati e prevede sanzioni disciplinari (articolo 2).

Se qualcosa va storto, il committente ha un indirizzo: lo sportello del cittadino consumatore previsto dall’articolo 2, comma 4, a cui rivolgersi in caso di contenzioso. La sezione Trasparenza raccoglie organi, rendiconto e documenti dell’associazione.

Attestato, credenziale, certificazione: tre cose diverse

Si confondono spesso, ma sono strumenti distinti e complementari.

Attestato L. 4/2013

  • Lo rilasciano ai soci le associazioni nell’elenco del Ministero
  • Attesta iscrizione e rispetto degli standard associativi
  • Validità legata al periodo di iscrizione (art. 8)
  • Per AIPIA: pratica di inserimento in corso, nessun rilascio oggi

Credenziale europea EDC

  • Attesta un percorso formativo completato
  • Sigillo elettronico eIDAS, compatibile Europass
  • Verificabile digitalmente
  • La rilascia AIPIA al termine di un corso

Certificazione UNI 11621-8

  • Di terza parte, secondo ISO/IEC 17024
  • La rilascia un organismo accreditato
  • Non la rilascia un’associazione
  • Riguarda le persone, non i corsi

Per capire come funziona la credenziale europea e il quadro della certificazione UNI 11621-8 ci sono le pagine dedicate; le quattro categorie di documenti, attestato di partecipazione compreso, sono spiegate parola per parola.

Domande frequenti

AIPIA è un’associazione professionale ai sensi della Legge 4/2013?

Sì: AIPIA è un’associazione professionale senza scopo di lucro costituita ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, la legge sulle professioni non organizzate in ordini o collegi, e ne assume gli obblighi: elementi informativi pubblici con criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, codice di condotta con vigilanza disciplinare, sportello per il cittadino consumatore. La forma giuridica è nell’atto costitutivo registrato e nello Statuto, pubblicati nella sezione Trasparenza.

L’attestato di qualità dell’articolo 7 è già disponibile per i soci AIPIA?

Non ancora: l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi lo rilasciano ai propri soci le associazioni inserite nell’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy previsto dalla legge, e la pratica di AIPIA per l’inserimento è in corso. Finché non si conclude, AIPIA non rilascia l’attestato, non ne raccoglie richieste e non lo presenta come ottenuto; quando la pratica sarà chiusa questa pagina dirà come i soci potranno chiederlo.

L’attestato di qualità è una certificazione?

No: l’attestato previsto dalla Legge 4 del 2013 non è una certificazione, un accreditamento o un riconoscimento professionale, ma il documento con cui un’associazione inserita nell’elenco ministeriale attesta che un proprio socio è regolarmente iscritto e rispetta gli standard di qualità e di qualificazione professionale richiesti. La certificazione in senso tecnico è la verifica di terza parte secondo lo schema ISO/IEC 17024, per esempio sui profili UNI 11621-8, e la rilascia un organismo di certificazione accreditato, non un’associazione.

Serve per esercitare la professione?

No: la Legge 4 del 2013 dice espressamente, all’articolo 7 comma 2, che le attestazioni non rappresentano un requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale, quindi si può lavorare senza; l’attestato resta uno strumento volontario che documenta appartenenza e standard davanti a clienti e committenti.

Che cosa garantisce oggi la Legge 4/2013 a clienti e consumatori di un socio AIPIA?

La legge nasce, parole del suo articolo 7, «al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali»: chi lavora con un socio AIPIA sa che è iscritto a un’associazione con codice etico, vigilanza disciplinare e sportello per il consumatore, con Statuto, organi e rendiconto pubblicati. In caso di contestazione ci si può rivolgere allo sportello del cittadino consumatore previsto dall’articolo 2, comma 4.

Che differenza c’è tra attestato, credenziale europea e certificazione UNI?

Sono tre strumenti distinti: l’attestato della Legge 4 del 2013 riguarda l’appartenenza a un’associazione inserita nell’elenco ministeriale e i suoi standard, la credenziale europea EDC documenta un percorso formativo completato con verifica su Europass e sigillo eIDAS, la certificazione UNI 11621-8 è la verifica di terza parte di un organismo accreditato. AIPIA oggi rilascia la credenziale europea; l’attestato dipende dalla pratica in corso; la certificazione non la rilascia un’associazione.

Quando sarà disponibile l’attestato per i soci AIPIA?

Non c’è una data: la pratica presso il Ministero è in corso e i suoi tempi non dipendono dall’associazione, quindi AIPIA non indica scadenze né promette il rilascio. Quando la pratica si concluderà con l’inserimento nell’elenco, questa pagina pubblicherà la procedura di richiesta e i soci in regola saranno informati dalla segreteria.

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