La Commissione europea ha pubblicato il 10 giugno 2026 la versione definitiva del Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati o manipolati dall’intelligenza artificiale, dopo un primo progetto del 17 dicembre 2025 e una seconda bozza del 3 marzo 2026. Il documento, ad adesione volontaria, traduce in istruzioni operative gli obblighi dell’articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), che si applicano dal 2 agosto 2026, e arriva corredato da un set di icone europee per etichettare i contenuti sintetici. Per nessun settore la posta è alta come per il giornalismo: la marcatura dei contenuti tocca il cuore del patto tra chi informa e chi legge. Conviene guardare da vicino cosa cambia nelle redazioni italiane, tra obblighi europei, deontologia professionale e strumenti che sono già entrati nel flusso di lavoro quotidiano.
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ToggleCosa chiede l’articolo 50 a chi produce e pubblica informazione
L’articolo 50 lavora su due livelli. Il primo riguarda i fornitori: i sistemi che generano audio, immagini, video o testi sintetici devono assicurare che gli output siano marcati in un formato leggibile dalla macchina e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. È la marcatura tecnica, invisibile all’occhio, che viaggia dentro il file.
Il secondo livello riguarda chi i sistemi li usa, i deployer, e qui entrano in gioco editori e giornalisti. Due obblighi contano. Per i cosiddetti deepfake, immagini, audio e video che mostrano persone o eventi in modo ingannevolmente realistico, chi li diffonde deve renderne nota la natura artificiale. Per il testo, la norma è più chirurgica: chi impiega un sistema di AI che genera o manipola testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico deve dichiarare che il testo è stato generato o manipolato artificialmente.
Il perimetro merita una lettura attenta. Non tutto il testo generato ricade nell’obbligo: la norma copre ciò che viene pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. La newsletter aziendale di ricette non è il punto; lo sono la cronaca politica ed economica, le informazioni di salute pubblica, le indicazioni di sicurezza, gli aggiornamenti rilevanti per i risparmiatori. Esattamente la materia prima dei giornali.
Sul fronte della vigilanza, in Italia il quadro è quello disegnato dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, che ha affidato la sorveglianza del mercato all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Gli obblighi di trasparenza non sono quindi un’enunciazione di principio: sono disposizioni presidiate da poteri ispettivi e sanzionatori reali.
L’eccezione che salva il giornalismo: revisione umana e responsabilità editoriale
Dentro la stessa disposizione sta però la clausola che decide tutto. L’obbligo di dichiarazione non si applica quando il contenuto generato dall’AI è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e quando una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione.
È il riconoscimento, scritto in un regolamento europeo, di come funziona un giornale.
Il legislatore europeo aveva davanti due strade. Marcare tutto ciò che l’AI tocca, trasformando ogni pagina in un mosaico di avvertenze prive di senso, visto che ormai correttori, traduttori e motori di ricerca interni incorporano modelli generativi. Oppure ancorare l’obbligo al punto in cui la responsabilità evapora: nessun umano ha controllato, nessuno risponde. Ha scelto la seconda, e per una volta la scelta premia chi fa bene il proprio lavoro.
Se una redazione usa un modello linguistico per una prima stesura, ma un giornalista verifica i fatti, riscrive, integra e un direttore responsabile risponde della pubblicazione secondo la legge sulla stampa, l’articolo non deve portare l’etichetta di contenuto artificiale. La catena di responsabilità umana assorbe l’origine sintetica del testo. Al contrario, il sito che pubblica in automatico articoli generati senza che nessuno li legga prima ricade in pieno nell’obbligo: deve dichiararlo ai lettori.
La revisione, va da sé, deve essere reale. Una rilettura di cortesia apposta come timbro su un flusso automatico non è controllo editoriale, è una finzione che espone l’editore su due fronti: quello regolatorio, con le sanzioni dell’AI Act, e quello reputazionale, che per un giornale è peggiore. Per i contenuti già pubblicati resta comunque un margine di adeguamento, con il periodo transitorio che copre fino al 2 dicembre 2026.
Etichette europee e adesione volontaria: cosa fare del codice di buone pratiche
Il codice pubblicato a giugno organizza la materia in due sezioni, una per i fornitori sulla marcatura tecnica e una per i deployer su etichettatura di deepfake e testi di interesse pubblico. La novità più visibile è il set di icone europee liberamente utilizzabili, con diciture come “AI GENERATED” e “AI MODIFIED”, accompagnate da specifiche di design, posizionamento e accessibilità, oppure etichette equivalenti purché conformi.
Aderire non è obbligatorio. Ma per un editore l’adesione ha un valore pratico: offre un percorso riconosciuto in tutta l’Unione per dimostrare la conformità all’articolo 50, invece di inventarsi soluzioni da difendere caso per caso davanti alle autorità di vigilanza. Per i gruppi editoriali che operano su più mercati europei, uno standard unico di etichettatura vale più di dieci pareri legali nazionali.
La scelta strategica da fare in redazione è a monte: censire dove l’AI entra nel flusso produttivo, distinguere ciò che esce con revisione editoriale piena da ciò che esce in automatico, e decidere per ciascun flusso etichetta, formulazione e posizione. Molte grandi testate internazionali hanno già pubblicato le proprie linee interne sull’uso dell’AI, e la trasparenza verso i lettori su questi criteri sta diventando una prassi di settore prima ancora che un obbligo. Un editore italiano che oggi non ha una policy scritta parte in ritardo su entrambi i fronti, quello regolatorio e quello della fiducia. Chi vuole inquadrare questi obblighi nel disegno complessivo del regolamento trova il quadro aggiornato nella guida operativa all’AI Act pubblicata da AIPIA.
La deontologia italiana è arrivata prima: l’articolo 19 del nuovo Codice
Mentre Bruxelles scriveva le regole, la professione italiana aveva già mosso. L’11 dicembre 2024 il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato il nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, in vigore dal 1° giugno 2025: un testo di 40 articoli che sostituisce il Testo unico dei doveri del giornalista e che per la prima volta disciplina l’intelligenza artificiale in una norma dedicata, l’articolo 19.
Tre principi. L’AI non può in alcun modo sostituire l’attività giornalistica. Chi la utilizza deve dichiararne esplicitamente l’uso nella produzione e nella modifica di testi, immagini e audio di cui si assume la responsabilità e il controllo, specificando il tipo di contributo, e deve verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzate. E in nessun caso il ricorso all’AI esonera dagli obblighi deontologici.
Si noti la differenza di taratura rispetto all’AI Act: la norma europea esenta dalla marcatura il contenuto passato per la revisione editoriale, la norma deontologica chiede comunque trasparenza sull’uso dello strumento. Per il giornalista italiano vale la regola più esigente. Non per zelo burocratico, ma perché l’Ordine ha capito che la trasparenza sull’AI, prima che un obbligo, è una difesa del valore della firma.
Lo stesso Consiglio nazionale ha rivendicato di aver anticipato il legislatore: quando il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la legge italiana sull’intelligenza artificiale, il codice deontologico con la norma sull’AI era operativo già da quattro mesi. E trattandosi di deontologia, la violazione dell’articolo 19 non è una questione teorica: passa per i consigli di disciplina territoriali, come ogni altro dovere professionale, con l’intera scala delle sanzioni disciplinari.
Dove l’AI aiuta la redazione e dove la svuota
Nel lavoro reale delle redazioni gli strumenti sono già ovunque, e in molti casi fanno bene il loro mestiere. La trascrizione automatica di interviste, conferenze stampa e consigli comunali restituisce ai cronisti ore che prima sparivano in sbobinature. Il data journalism ha cambiato passo: interrogare in linguaggio naturale una banca dati di appalti o di bilanci comunali apre inchieste che un tempo richiedevano competenze da analista. Poi ci sono le versioni multiple dello stesso pezzo per carta, web e newsletter, le proposte di titolazione, le traduzioni di agenzia, i riassunti degli atti giudiziari da centinaia di pagine.
Per le redazioni locali, quelle con tre giornalisti che coprono venti comuni, questi strumenti possono fare la differenza tra seguire un consiglio comunale e ignorarlo. È il paradosso positivo dell’AI nell’informazione: la tecnologia che minaccia il giornalismo industrializzato di bassa qualità può restituire capacità di copertura proprio al giornalismo di prossimità, il più impoverito dal crollo dei ricavi dell’ultimo quindicennio.
Il filo comune è chiaro: l’AI rende di più dove il giornalista resta l’autore e la macchina fa da assistente.
Il rischio mortale sta sul versante opposto. Testate che pubblicano articoli interamente sintetici con firme inventate, fotografie generate spacciate per documentazione, interi siti di pseudo-informazione costruiti per monetizzare pubblicità su contenuti che nessun umano ha mai letto. Le cronache internazionali degli ultimi anni hanno già registrato casi di testate storiche finite nell’imbarazzo per recensioni, articoli o autori fittizi prodotti da fornitori esterni con l’AI. Ogni episodio del genere brucia l’unico capitale che distingue un giornale da un generatore di testo: la credibilità verificabile di ciò che pubblica.
Sulle immagini la linea deve essere ancora più netta che sul testo. Una fotografia generata che illustra un evento reale non è un’illustrazione creativa, è un falso documentale, e nessuna didascalia a corpo sei la sana davvero. Le agenzie fotografiche internazionali lo hanno capito per prime, vietando o segregando i contenuti sintetici nei propri archivi: il valore di una foto d’agenzia sta nella certezza che quella scena sia accaduta.
La trasparenza come vantaggio competitivo, non come adempimento
Messe in fila, le regole raccontano una convergenza rara: il regolamento europeo, il codice di buone pratiche e la deontologia italiana spingono nella stessa direzione. Distinguere il contenuto verificato da quello sintetico, e dirlo al lettore.
Per gli editori è anche una scommessa industriale. In un web che si riempie di testo generato a costo zero, l’informazione con responsabilità editoriale certificata diventa il prodotto scarso, quello per cui ha senso pagare. L’etichetta “AI GENERATED” sul contenuto altrui vale quanto la sua assenza sul proprio: entrambe dicono al lettore dove è passato un occhio umano e dove no, ed entrambe, a regime, sposteranno traffico, abbonamenti e pubblicità.
Resta la condizione abilitante: giornalisti e redattori devono conoscere gli strumenti che usano, i loro limiti e i loro obblighi, dall’articolo 50 all’articolo 19 del codice. L’alfabetizzazione richiesta dall’articolo 4 dell’AI Act vale anche per le imprese editoriali. Chi vuole dare a questa competenza una forma spendibile può documentarla con la Credenziale Europea AI di AIPIA, attestazione digitale con sigillo eIDAS verificabile da editori e lettori.
Il mestiere non cambia nella sostanza: verificare, contestualizzare, firmare. Cambia il contesto, che ora produce falsi perfetti in quantità industriale. Proprio per questo il giornalismo con la schiena dritta non è mai valso tanto quanto adesso.
di Redazione AIPIA
Contenuti a cura della redazione dell'Associazione Italiana Professionisti dell'Intelligenza Artificiale.
























