Normativa AI

I nuovi divieti dell’AI Act: CSAM sintetico e contenuti sessuali non consensuali generati con AI

Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato in via definitiva, il 29 giugno 2026, il Digital Omnibus AI, il pacchetto che riscrive il calendario del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), dopo il voto del Parlamento europeo del 16 giugno chiuso con 423 voti favorevoli e 57 contrari. Il provvedimento verrà ricordato soprattutto per i rinvii concessi ai sistemi ad alto rischio, ma contiene una parte che va nella direzione opposta: due nuovi divieti assoluti, applicabili dal 2 dicembre 2026, contro i contenuti sessuali non consensuali generati con AI e contro il materiale di abuso sessuale su minori prodotto sinteticamente, il cosiddetto CSAM sintetico. Questo articolo li esamina sul piano strettamente normativo: cosa vietano, dove si collocano nell’architettura dell’AI Act, quali obblighi generano per fornitori di modelli e piattaforme, come si coordinano con il Digital Services Act e con il codice penale italiano.

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Due nuove fattispecie nell’elenco delle pratiche vietate

L’articolo 5 è la lista nera dell’AI Act.

Vi compaiono le pratiche che il legislatore europeo considera incompatibili con i diritti della persona a prescindere da qualunque misura di mitigazione: la manipolazione subliminale, lo sfruttamento delle vulnerabilità di persone fragili, il social scoring generalizzato, la valutazione del rischio di reato basata sulla sola profilazione individuale, lo scraping indiscriminato di immagini facciali da internet o da telecamere di sorveglianza, il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e a scuola, la categorizzazione biometrica fondata su dati sensibili, l’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici salvo eccezioni tassative. Per queste condotte non esiste adeguamento possibile: sono fuori dal mercato europeo. Il Digital Omnibus allunga l’elenco con due fattispecie nuove, entrambe legate all’AI generativa, che il testo del 2024 non aveva previsto in forma di divieto.

La prima colpisce i contenuti sessualmente espliciti che raffigurano persone reali identificabili, generati o manipolati con sistemi di AI senza il consenso della persona rappresentata. Il legislatore ha preso atto che il fenomeno non riguarda più nicchie di utenti esperti: le applicazioni di nudificazione sono servizi di massa, con interfacce elementari e costi irrisori. Questo blog ha già trattato la nudificazione come questione etica e di dignità della persona; qui interessa il piano giuridico, che è cambiato in modo netto.

La seconda fattispecie riguarda il materiale di abuso sessuale su minori generato sinteticamente. Il punto normativo rilevante è l’irrilevanza dell’esistenza di una vittima in carne e ossa: il divieto scatta per il contenuto in quanto tale, anche quando nessun minore reale è stato coinvolto nella produzione. È una scelta che chiude una discussione durata anni, nella quale una parte della dottrina sosteneva che il materiale interamente sintetico ricadesse in una zona grigia.

La portata dei due divieti è quella tipica dell’AI Act: si applicano a chiunque immetta il sistema sul mercato europeo o ne renda disponibili gli output nell’Unione, indipendentemente da dove abbia sede. Un servizio di nudificazione ospitato su server extraeuropei, ma raggiungibile da utenti europei e pagabile in euro, ricade nel perimetro. È lo stesso principio di extraterritorialità che il GDPR ha reso familiare alle imprese, e che rende inutile la delocalizzazione di comodo.

Dal regime di trasparenza al divieto assoluto

Fino al Digital Omnibus, l’AI Act trattava i contenuti sintetici problematici quasi esclusivamente con la lente della trasparenza. L’articolo 50 impone di marcare i contenuti generati con AI e di dichiarare i deepfake, secondo la logica per cui il contenuto artificiale diventa accettabile se il pubblico è messo in condizione di riconoscerlo. Per le due nuove fattispecie questa logica viene abbandonata: nessuna etichetta, nessuna filigrana, nessuna informativa rende lecito un contenuto sessuale non consensuale o un contenuto di abuso su minori.

La marcatura non sana nulla.

Il passaggio dall’articolo 50 all’articolo 5 ha una conseguenza economica precisa. Le violazioni delle pratiche vietate stanno nel gradino più alto del regime sanzionatorio dell’articolo 99: fino a 35 milioni di euro o il 7 percento del fatturato mondiale annuo, se superiore. Le violazioni degli obblighi di trasparenza si fermano a soglie inferiori. Spostare una condotta dal secondo al primo gruppo significa moltiplicarne il costo potenziale e, soprattutto, togliere all’operatore qualunque argomento difensivo fondato sulla buona fede informativa.

La decorrenza del 2 dicembre 2026 e l’incastro con l’articolo 50

Le pratiche vietate originarie dell’articolo 5 si applicano dal 2 febbraio 2025. I due nuovi divieti no: il Digital Omnibus fissa la decorrenza al 2 dicembre 2026, dieci mesi dopo la sua approvazione definitiva. La data non è casuale e conviene leggerla insieme al resto del calendario.

Il 2 agosto 2026 restano confermati gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 sulla marcatura dei contenuti sintetici, dei chatbot e dei deepfake, insieme al regime sanzionatorio pieno e ai poteri di enforcement della Commissione sui modelli GPAI. Per i contenuti sintetici già sul mercato opera un grace period che scade il 2 dicembre 2026. Lo stesso giorno in cui finisce la tolleranza transitoria sulla marcatura, dunque, entrano in vigore i due divieti assoluti. Il legislatore ha costruito una progressione: prima l’obbligo di dichiarare cosa è artificiale, poi la messa al bando delle categorie di contenuto artificiale considerate intollerabili.

Per le imprese la conseguenza pratica è che il quarto trimestre del 2026 concentra due adempimenti diversi. Chi produce o distribuisce contenuti generati deve completare l’adeguamento alla marcatura entro il 2 dicembre; chi sviluppa, integra o rivende sistemi generativi deve verificare entro la stessa data che i propri strumenti non siano progettati per gli usi vietati e non li rendano ragionevolmente accessibili.

Un esempio concreto. Un’agenzia di comunicazione che usa generatori di immagini per campagne pubblicitarie deve marcare i contenuti sintetici dal 2 agosto 2026, con tolleranza fino al 2 dicembre per il materiale già pubblicato. Un’azienda che distribuisce in Italia un’app di editing fotografico con funzioni generative deve invece chiedersi, entro il 2 dicembre, se quelle funzioni permettano di spogliare una persona reale: in caso affermativo, la funzione va rimossa o bloccata, non semplicemente etichettata.

Cosa cambia per i fornitori di modelli

Il divieto non colpisce solo chi genera il contenuto finale. Colpisce la messa sul mercato, la messa in servizio e l’uso dei sistemi destinati a produrre quei contenuti, e questo sposta la responsabilità a monte, verso chi sviluppa e distribuisce i modelli.

Per i fornitori di modelli GPAI il tema si intreccia con gli obblighi già in vigore dal 2 agosto 2025 e con il GPAI Code of Practice, il cui capitolo Safety and Security chiede di valutare e mitigare i rischi sistemici, tra cui la generazione di materiale di abuso. In pratica, i grandi laboratori dovranno dimostrare di avere filtri di addestramento, classificatori sugli output e barriere applicative capaci di impedire la produzione delle due categorie vietate. Non basta il divieto contrattuale scritto nelle condizioni d’uso: se il modello genera quel materiale con aggiramenti banali, la posizione del fornitore diventa difficile da difendere davanti all’AI Office, che dal 2 agosto 2026 esercita poteri di controllo pieni sui modelli GPAI.

Per le imprese che integrano modelli altrui il compito è diverso ma non più leggero. Chi offre al pubblico un servizio di generazione di immagini costruito su un modello di terzi risponde dell’uso che il proprio servizio consente. Serve una due diligence documentata sul fornitore, servono controlli sugli output e serve un presidio di segnalazione e blocco. AIPIA dedica al tema una guida operativa all’AI Act aggiornata trimestralmente, con sezioni specifiche sulle pratiche vietate e sugli obblighi dei fornitori a valle.

Il coordinamento con il Digital Services Act

L’AI Act interviene a monte, sul sistema che genera. Il Regolamento UE 2022/2065, il Digital Services Act, interviene a valle, sulla circolazione del contenuto nelle piattaforme. I due strumenti sono pensati per lavorare insieme e le nuove fattispecie lo rendono evidente.

Per le piattaforme di hosting il meccanismo cardine resta il notice and action dell’articolo 16 del DSA: ricevuta una segnalazione qualificata, la piattaforma deve rimuovere il contenuto illegale con tempestività, pena la perdita dell’esenzione di responsabilità. Con i due nuovi divieti, il contenuto sessuale non consensuale generato con AI e il CSAM sintetico diventano contenuti illegali per definizione in tutta l’Unione, senza bisogno di passare per le qualificazioni penali nazionali, che restano diverse da Stato a Stato. La segnalazione diventa più semplice da formulare e più rischiosa da ignorare.

Per le piattaforme di dimensioni molto grandi, le VLOP sopra i 45 milioni di utenti europei, si aggiungono gli obblighi di valutazione e mitigazione dei rischi sistemici degli articoli 34 e 35: la diffusione di materiale di abuso e la violenza di genere online sono già oggi categorie di rischio espressamente contemplate. La novità è che le autorità potranno misurare l’adeguatezza delle mitigazioni rispetto a un divieto europeo uniforme, non più rispetto a un mosaico di norme nazionali.

In Italia la vigilanza si distribuisce su più autorità. AGCOM è coordinatore nazionale dei servizi digitali per il DSA, mentre per l’AI Act la Legge 132/2025 ha designato ACN come autorità di vigilanza del mercato e AgID come autorità di notifica. Il contrasto ai contenuti vietati generati con AI passerà dunque per un coordinamento a tre, al quale si aggiunge il Garante Privacy quando il contenuto coinvolge dati personali, cioè quasi sempre.

Il raccordo con il codice penale italiano

L’Italia si è mossa prima di Bruxelles. La Legge 23 settembre 2025, n. 132 ha introdotto nel codice penale l’articolo 612-quater, in vigore dal 10 ottobre 2025, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati con sistemi di AI e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. Il reato è procedibile a querela, salvo che la vittima sia incapace o che il fatto sia commesso contro una pubblica autorità.

Sul fronte dei minori, l’ordinamento italiano conosce da tempo la pornografia virtuale: l’articolo 600-quater.1 del codice penale, introdotto nel 2006, estende le pene previste per la pornografia minorile alle immagini virtuali realizzate con tecniche di elaborazione grafica, sia pure in misura ridotta. La giurisprudenza dovrà ora misurare questa fattispecie, nata nell’epoca del fotoritocco, con la produzione industriale di materiale sintetico indistinguibile dal reale.

I due piani non si sovrappongono: si sommano. Il divieto europeo opera sul terreno amministrativo e colpisce gli operatori economici, con le sanzioni dell’articolo 99 irrogate dalle autorità di vigilanza; la norma penale italiana colpisce la condotta individuale di chi produce o diffonde. Un fornitore che lasci generare contenuti vietati rischia la sanzione amministrativa europea; l’utente che li crea e li diffonde risponde davanti al giudice penale. Per i professionisti che lavorano con l’AI generativa la mappa delle responsabilità si fa più fitta, e la conoscenza di entrambi i piani diventa parte del bagaglio minimo di chi opera nel settore, come ricordano i principi di tutela della persona sottoscritti da AIPIA con l’adesione alla Rome Call for AI Ethics.

Resta una lezione di metodo. Il Digital Omnibus è stato raccontato come il provvedimento dei rinvii, la pausa concessa alle imprese sotto pressione. I due divieti del 2 dicembre 2026 dicono altro: mentre allentava il calendario dell’alto rischio, il legislatore europeo ha irrigidito il confine di ciò che con l’AI non si può fare affatto. La deregolazione selettiva ha un rovescio, ed è la tolleranza zero sui contenuti che feriscono le persone.

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