Lavoro

AI per notai: l’autenticità dei documenti nell’era dei contenuti sintetici

Il presidente del Consiglio Nazionale del Notariato Vito Pace, il 16 ottobre 2025 dal palco del congresso nazionale del Notariato a Roma, ha commentato la Legge 23 settembre 2025, n. 132 sull’intelligenza artificiale con una formula precisa: la legge afferma la supremazia dell’uomo sulla macchina come limite invalicabile, e imparare a usare questa tecnologia rafforza il ruolo dei giuristi come custodi di etica e legalità. Nei mesi successivi il Consiglio nazionale ha dato seguito alle parole approvando un quadro prospettico sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’attività notarile, reso noto nel luglio 2026, tra i documenti di indirizzo più articolati prodotti dalle professioni giuridiche italiane. La tempistica non è casuale: proprio mentre i contenuti sintetici diventano indistinguibili dagli originali, la funzione del notaio come presidio di autenticità acquista un valore che dieci anni fa sembrava in declino. Questo articolo racconta i due lati della medaglia: l’AI come minaccia documentale e l’AI come strumento di studio.

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Documenti d’identità e procure contraffatte: la frode cambia scala

La falsificazione documentale è antica quanto il notariato. Ciò che l’AI generativa ha cambiato non è la natura della minaccia, è la sua economia.

Produrre un documento d’identità falso credibile richiedeva competenze, attrezzature e tempo; oggi servizi illegali accessibili online generano in pochi minuti immagini di documenti con fotografia coerente, ologrammi simulati e dati anagrafici plausibili, a costi irrisori. Il settore finanziario, che sull’identificazione a distanza ha costruito i propri processi di onboarding, ha lanciato l’allarme per primo: i sistemi di verifica basati su fotografia e videochiamata sono sotto pressione crescente da parte di volti sintetici e documenti generati. Per il notaio la questione è più circoscritta ma non meno seria: l’identificazione personale delle parti è il primo pilastro dell’atto pubblico, e le procure provenienti dall’estero, da sempre l’anello debole della catena, oggi possono arrivare corredate da documenti di supporto interamente fabbricati.

Le truffe immobiliari con sostituzione di persona, in cui qualcuno vende un immobile altrui spacciandosi per il proprietario, esistevano prima dell’AI. Con firme imitate da modelli generativi, documenti coerenti e perfino voci clonate per le verifiche telefoniche, il costo di ingresso per il truffatore crolla.

La legge notarile, la Legge 16 febbraio 1913, n. 89, chiede al notaio la certezza dell’identità personale delle parti, e la prassi ha sempre ammesso che questa certezza si formi anche attraverso documenti e fedefacienti. Il punto nuovo è che il documento esibito non è più, da solo, una fonte affidabile di certezza: la sua qualità grafica non dice niente sulla sua genuinità, perché il falso generato è graficamente perfetto per definizione. Ne discende un cambio di metodo prima che di strumenti: incrociare fonti indipendenti, diffidare delle operazioni con controparti mai comparse fisicamente, trattare le procure estere con protocolli rafforzati, usare i canali telematici ufficiali per ogni riscontro possibile.

Il paradosso è istruttivo. La videochiamata, che sembrava il futuro dell’identificazione a distanza, è oggi il canale più esposto: un volto sintetico in tempo reale è ormai alla portata di organizzazioni criminali non particolarmente sofisticate. La presenza fisica davanti al pubblico ufficiale, che sembrava un retaggio, torna a essere il protocollo di sicurezza più difficile da aggirare.

L’ordinamento ha reagito anche sul piano penale. La Legge 132/2025 ha introdotto nel codice penale l’articolo 612-quater, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi diffonde senza consenso immagini, video o voci falsificati o alterati con sistemi di AI, idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità, quando dal fatto deriva un danno ingiusto. È una risposta alla circolazione dei contenuti, non alla loro produzione a fini di frode documentale, per la quale restano le fattispecie classiche di falso. Ma segnala che il legislatore ha capito la posta in gioco: la fiducia in ciò che si vede e si ascolta.

La marcatura dell’articolo 50: utile, non risolutiva

Dal 2 agosto 2026 l’articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689, l’AI Act, impone ai fornitori di sistemi generativi di marcare i contenuti sintetici in formato leggibile dalle macchine, e a chi crea deepfake di renderne riconoscibile la natura artificiale. Per il mondo notarile la marcatura è un alleato parziale. Aiuta a bonificare l’ambiente informativo generale, permette agli strumenti di verifica di intercettare i contenuti generati dai sistemi conformi, alza il costo della frode occasionale.

Il limite è evidente: chi fabbrica un documento per commettere una frode non usa un sistema conforme che appone la filigrana, e le marcature possono essere rimosse o eluse. La sicurezza documentale non può reggersi sull’ipotesi che il falsario rispetti il regolamento.

Accanto alla marcatura normativa crescono gli standard tecnici di provenienza, come le credenziali di contenuto promosse dalla coalizione C2PA, che legano crittograficamente a un file la storia della sua creazione e delle sue modifiche. Sono strumenti pensati per l’informazione e i media, ma la logica interessa da vicino il mondo dei documenti: non dimostrare che qualcosa è falso, dimostrare positivamente da dove viene ciò che è autentico.

Per questo la contromisura vera va cercata altrove, in una infrastruttura che esiste già e che l’Italia conosce bene: la fiducia certificata a monte, non la diagnosi del falso a valle.

Sigilli qualificati e firma digitale: l’autenticità si costruisce alla fonte

Il regolamento eIDAS e la sua evoluzione con il quadro europeo dell’identità digitale hanno costruito un sistema in cui l’autenticità non si deduce dall’aspetto del documento ma si verifica crittograficamente: firme elettroniche qualificate che legano il documento a una persona identificata, sigilli elettronici qualificati che lo legano a un’organizzazione, marche temporali che ne fissano l’esistenza a una data certa. Un documento nativo digitale firmato e sigillato in questo modo non può essere alterato senza che la verifica fallisca, e nessun generatore di immagini può contraffarlo, perché non c’è nulla da imitare visivamente: la prova è matematica.

Il notariato italiano su questa strada è avanti da anni: atto pubblico informatico, copie autentiche digitali, repertori e registri telematici, un’infrastruttura tecnologica di categoria che gestisce lo scambio sicuro degli atti. Nel confronto con l’era dei contenuti sintetici questa architettura mostra il suo valore pieno: l’atto notarile digitale è verificabile da chiunque, in qualsiasi momento, senza dover giudicare a occhio la plausibilità di un timbro.

È la stessa logica che AIPIA applica, su scala diversa, alle proprie attestazioni: le Credenziali Digitali Europee rilasciate da AIPIA portano un sigillo elettronico qualificato eIDAS che le rende verificabili alla fonte, perché in un mondo dove ogni documento può essere generato, l’unica difesa strutturale è la verificabilità crittografica di ciò che è genuino.

L’AI dentro lo studio: visure, antiriciclaggio, bozze

L’altro lato della medaglia è operoso e poco raccontato. Lo studio notarile è una macchina documentale, e l’AI vi trova terreno naturale. I controlli preliminari alla stipula, visure ipotecarie e catastali, ispezioni nei registri delle imprese, verifica della continuità delle trascrizioni, si prestano all’automazione con sistemi che estraggono, incrociano e segnalano incongruenze, lasciando al notaio e ai collaboratori la valutazione dei casi anomali. La redazione assistita funziona bene sugli atti a struttura ricorrente e sulla corrispondenza con le parti, con il consueto vincolo della revisione integrale prima della firma.

Il beneficio non è astratto: nei distretti dove i gruppi di lavoro sulla digitalizzazione sono più avanti, il tempo tra incarico e stipula si accorcia, e le ore liberate dai controlli seriali tornano dove producono valore, cioè nella consulenza alle parti e nell’istruttoria dei casi complessi. È la stessa dinamica osservata in ogni professione documentale: l’automazione non toglie lavoro al professionista, gli toglie il lavoro che non richiedeva un professionista.

Vale anche qui la regola sui dati che ogni professione sta imparando: gli atti contengono patrimoni, assetti familiari, condizioni di salute nascoste in una donazione o in un testamento, e niente di tutto questo può transitare su servizi generativi consumer privi di garanzie contrattuali sul trattamento. Gli strumenti vanno scelti con criteri professionali, la cronologia disattivata dove possibile, i dati identificativi sostituiti con segnaposto nelle bozze di lavoro.

Poi c’è l’antiriciclaggio, dove il notariato è tra le categorie più attive per numero di segnalazioni di operazioni sospette. L’analisi algoritmica aiuta ad applicare gli indicatori di anomalia aggiornati dal Consiglio nazionale, a profilare il rischio delle operazioni, a intercettare schemi ricorrenti che il singolo studio non vede. La valutazione finale resta personale, ma la copertura dei controlli cresce.

Su tutto questo il quadro prospettico del Consiglio nazionale traccia il confine con nettezza: l’AI prepara, non decide. L’indagine della volontà delle parti, che la legge notarile affida personalmente al notaio, il controllo di legalità sull’atto, l’adeguamento della volontà al diritto, la pubblica fede sono funzioni pubbliche delegate dallo Stato a una persona, non a uno studio e tantomeno a un software. Il collaboratore può usare strumenti generativi per una bozza; il notaio che riceve l’atto risponde di ogni riga, e l’obbligo di informare il cliente sull’uso di sistemi di AI, introdotto dall’articolo 13 della Legge 132/2025 per tutte le professioni intellettuali, vale anche qui.

Il notaio come infrastruttura di fiducia nell’economia dei contenuti sintetici

C’è un modo sbagliato di leggere questa fase: l’AI come ennesima tecnologia che eroderà la rendita di posizione del notariato. E c’è un modo più aderente ai fatti: in un ambiente informativo dove immagini, voci e documenti si generano a costo zero, il valore economico della certezza legale sale, non scende. Le transazioni immobiliari, i passaggi societari, le garanzie reali hanno bisogno di un punto del sistema in cui qualcuno, identificato e responsabile con il proprio patrimonio, attesta chi è comparso, cosa ha voluto e cosa è stato firmato. Più il falso diventa perfetto, più quel punto vale.

La discussione, del resto, non è solo italiana. Il notariato di tipo latino, presente in ventidue Paesi dell’Unione, sta affrontando le stesse domande nelle proprie sedi europee, dalla trasformazione digitale degli atti alla risposta comune ai contenuti sintetici, e la Conferenza dei Notai europei ha messo intelligenza artificiale e digitalizzazione al centro dei propri lavori già dal 2024. Chi immagina il notaio come figura locale e analogica guarda una fotografia vecchia: la categoria si muove da anni sul terreno dove ora arriva l’AI generativa.

A una condizione: che la categoria conosca gli strumenti quanto i truffatori che li usano. Riconoscere i segnali di un documento generato, impostare correttamente le verifiche sulle procure estere, governare l’AI di studio senza esporre i dati delle parti richiede una formazione specifica, quella che l’articolo 4 dell’AI Act chiede a ogni organizzazione che impiega questi sistemi. Per orientarsi tra gli obblighi europei, dalla marcatura dei contenuti alle scadenze applicative, AIPIA mantiene una guida operativa all’AI Act aggiornata, e i percorsi con attestazione finale danno alla competenza una forma verificabile.

Nel 1913 la legge notarile affidò a una persona in carne e ossa il compito di garantire che le carte dicessero il vero. Centodieci anni dopo, le carte hanno imparato a mentire meglio. La risposta non è sostituire il garante con un algoritmo: è dare al garante gli strumenti per vedere ciò che l’occhio non vede più. Il notaio che li padroneggia non sta difendendo la propria professione dall’intelligenza artificiale. Sta facendo esattamente il mestiere per cui esiste.

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