La Legge 23 settembre 2025, n. 132, nel disegnare l’architettura italiana di vigilanza sull’intelligenza artificiale, non ha istituito alcun albo dei professionisti dell’IA. È un’assenza che racconta una scelta: le competenze legate all’intelligenza artificiale non rientrano in una professione regolamentata con un ordine e un esame di Stato. In questo vuoto, le associazioni professionali riconosciute dalla Legge 4/2013 assumono un ruolo che il quadro normativo non assegna a nessun altro soggetto: il presidio della qualità.
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ToggleCapire cosa un’associazione può fare, e soprattutto cosa non può fare, è la premessa per non confondere le acque.
Perché non esiste un albo dell’IA
Le professioni regolamentate, con ordini e albi, nascono da una scelta del legislatore di subordinare l’esercizio di un’attività a un titolo abilitante, di solito per tutelare interessi sensibili come la salute o la giustizia.
L’intelligenza artificiale non è una professione in questo senso. È una competenza che attraversa mestieri diversi: il consulente, il formatore, lo sviluppatore, il manager che la introduce in azienda. Istituire un albo dell’IA significherebbe ingabbiare in una categoria rigida un insieme di attività eterogeneo e in rapida trasformazione. Il legislatore non lo ha fatto, e con ragione.
Resta però il problema della qualità.
La storia delle professioni non regolamentate aiuta a capire la posta in gioco. La Legge 4/2013 nacque proprio per dare un riferimento a una pluralità di attività, dai consulenti ai formatori, che non avevano un ordine ma che operavano su un mercato dove la qualità del servizio incideva sui clienti. L’intelligenza artificiale entra in questa categoria come una competenza trasversale, esercitata da figure che provengono da percorsi diversi e che si presentano sul mercato senza un titolo comune. Senza un meccanismo di riconoscimento, il cliente che cerca un consulente in materia di IA non ha alcun modo di distinguere chi ha una preparazione solida da chi ha semplicemente seguito qualche tutorial.
In un campo dove chiunque può definirsi esperto di IA, senza alcun filtro, il mercato fatica a distinguere chi ha competenze reali da chi le millanta. È qui che entrano in gioco le associazioni della Legge 4/2013.
La normazione tecnica ha provato a dare un riferimento. La UNI 11621-8:2026 ha definito dodici profili professionali legati all’intelligenza artificiale, descrivendone compiti, conoscenze e competenze. È uno strumento che aiuta a mettere ordine in un campo confuso, perché offre una descrizione condivisa di cosa sappia fare, ad esempio, chi progetta un sistema di IA rispetto a chi ne cura l’integrazione o ne governa gli aspetti etici. Ma una norma tecnica descrive i profili, non abilita le persone. Tra la descrizione di un profilo e il riconoscimento che una determinata persona lo incarna c’è uno spazio che né la norma né la legge riempiono da sole, e che le associazioni possono presidiare attraverso le attestazioni.
Cosa prevede la Legge 4/2013
La legge sulle professioni non organizzate in ordini e collegi ha creato un binario alternativo al modello dell’albo.
Riconosce le associazioni professionali che riuniscono chi esercita attività non regolamentate e attribuisce loro alcune funzioni precise. L’articolo 7, in particolare, prevede che queste associazioni possano rilasciare ai propri associati un’attestazione relativa alla qualità e agli standard del servizio reso. Non è un titolo abilitante, non sostituisce un esame di Stato. È una dichiarazione, fondata su requisiti verificabili, che il professionista possiede determinate competenze e rispetta determinati standard.
La differenza con un albo è sostanziale. L’albo abilita, l’attestazione qualifica. Chi non è iscritto a un albo professionale regolamentato non può esercitare; chi non ha un’attestazione può comunque lavorare, ma non dispone di quel riconoscimento di qualità.
La legge circonda le attestazioni di garanzie precise, perché il loro valore dipende dalla serietà di chi le rilascia. Le associazioni che intendono attestare la qualità dei propri associati devono rendere pubblici i requisiti, i codici di condotta, gli standard professionali a cui si attengono, e devono garantire forme di aggiornamento e di verifica. Non basta fondare un’associazione per distribuire titoli: la Legge 4/2013 lega l’attestazione a un sistema di trasparenza che permette al cliente finale di capire cosa quel riconoscimento significhi davvero. È un meccanismo di autodisciplina vigilata, lontano tanto dall’albo quanto dal far west delle qualifiche autoproclamate.
Cosa AIPIA può rilasciare
Su questo terreno la posizione di AIPIA è definita con precisione, e la precisione qui non è un dettaglio formale.
AIPIA può rilasciare due cose. Le Credenziali Digitali Europee, le EDC, dotate di sigillo eIDAS, lo standard europeo che ne garantisce l’autenticità e il valore legale come documento elettronico. E le attestazioni di qualità professionale ai sensi dell’articolo 7 della Legge 4/2013, che certificano gli standard del servizio reso dall’associato.
L’associazione è membro della European AI Alliance, il forum della Commissione europea sulle politiche dell’IA, ed è official endorser della Rome Call for AI Ethics. È inoltre la prima associazione italiana a rilasciare Credenziali Digitali Europee nel formato della Commissione europea, con sigillo eIDAS. Sono riconoscimenti e strumenti che collocano il lavoro di AIPIA dentro l’infrastruttura europea del riconoscimento delle competenze.
La Credenziale Digitale Europea merita una precisazione, perché è lo strumento meno noto e il più solido. Si tratta di un attestato in formato elettronico costruito secondo lo standard europeo, dotato del sigillo eIDAS, lo stesso che garantisce valore legale a una firma elettronica qualificata. Il sigillo certifica che il documento proviene davvero dall’emittente e non è stato alterato. Una credenziale così costruita è verificabile in tutta l’Unione, segue la persona che la possiede e può essere controllata da chiunque la riceva senza dover contattare l’ente che l’ha emessa. È l’opposto di un attestato cartaceo, la cui autenticità è difficile da accertare: qui la verifica è incorporata nel documento stesso.
Rilasciare per prima in Italia credenziali in questo formato colloca AIPIA in un’infrastruttura europea, non in un circuito nazionale chiuso.
Cosa un’associazione non può fare
Qui sta il confine che separa la correttezza dall’abuso.
Un’associazione ex Legge 4/2013 non può rilasciare certificazioni formali di terza parte, quelle che spettano agli organismi accreditati secondo le norme tecniche, né può promettere un’equivalenza legale con una certificazione di terza parte indipendente. Non può apporre sui propri documenti il logo di un ente di accreditamento se non ne ha titolo. Confondere l’attestazione di qualità con una certificazione formale è scorretto verso il professionista e verso il mercato.
Per questo nei testi corretti si parla di credenziale o di attestazione, mai di certificazione rilasciata dall’associazione. La parola conta, perché veicola un significato giuridico preciso. Un’associazione seria è quella che dichiara con chiarezza i limiti di ciò che rilascia, invece di lasciarli nell’ambiguità.
La distinzione tra attestazione e certificazione di terza parte non è un cavillo. La certificazione formale presuppone un soggetto indipendente, accreditato secondo regole rigide, che valuta una persona o un’organizzazione senza avere alcun rapporto associativo con essa. L’attestazione di un’associazione, invece, riguarda i propri associati, e la sua credibilità si fonda sulla trasparenza dei criteri più che sull’indipendenza del valutatore. Sono due strumenti legittimi ma diversi, e confonderli inganna chi li riceve. Un’associazione che promettesse l’equivalenza tra i due ingannerebbe il proprio associato, illudendolo di possedere un titolo che non ha, e ingannerebbe il mercato, che a quel titolo attribuirebbe un valore improprio.
Il presidio di qualità in un quadro che non ne prevede altri
Messi insieme questi elementi, il ruolo delle associazioni nel quadro normativo emerge con nettezza.
L’AI Act, peraltro, introduce un obbligo che rende il tema delle competenze ancora più concreto. Il regolamento richiede che chi sviluppa e chi utilizza sistemi di IA garantisca un livello adeguato di alfabetizzazione del proprio personale, la cosiddetta AI literacy. Non basta possedere lo strumento, occorre che chi lo usa ne comprenda funzionamento, limiti e rischi. È un obbligo che apre uno spazio naturale alle associazioni e ai percorsi formativi che esse promuovono, perché traduce in dovere giuridico ciò che prima era solo buona pratica. La credenziale e l’attestazione diventano allora anche un modo per documentare il rispetto di questo obbligo di alfabetizzazione.
L’AI Act regola i sistemi e i modelli. La Legge 132/2025 disegna la vigilanza pubblica. Ma nessuna delle due norme dice nulla su chi sia qualificato a usare, consigliare o introdurre l’IA nelle organizzazioni. In assenza di un albo, l’attestazione di qualità di un’associazione e la credenziale europea diventano i pochi strumenti disponibili per dare al mercato un segnale di affidabilità. Non sono titoli abilitanti, e non pretendono di esserlo. Sono presidi di qualità in un campo che altrimenti resterebbe privo di qualunque filtro.
Per il professionista, dotarsi di una credenziale o di un’attestazione ha anche un risvolto pratico sul piano della responsabilità. Documentare di aver acquisito competenze riconosciute sull’uso dell’IA rafforza la propria posizione, in un’epoca in cui il rispetto degli standard diventa parametro di diligenza. È uno dei motivi per cui l’adesione a un’associazione professionale dell’IA assume valore oltre l’appartenenza formale.
C’è poi una dimensione collettiva che spesso sfugge. Le associazioni non si limitano a riconoscere il singolo, ma partecipano alla costruzione delle regole del settore. Sedendo nei tavoli europei, contribuendo alla normazione tecnica, dialogando con le autorità, danno voce a una categoria che altrimenti resterebbe priva di rappresentanza nel momento in cui si decidono le norme che la riguardano. In un campo dove il quadro regolatorio si sta scrivendo adesso, avere soggetti che rappresentano i professionisti dell’IA conta quanto avere strumenti per qualificarli. Il presidio di qualità, in questo senso, guarda tanto al singolo associato quanto al modo in cui la professione viene riconosciuta dall’esterno.
Il sistema europeo di riconoscimento, fondato sulle Credenziali Digitali Europee con sigillo eIDAS, è descritto nella sezione che AIPIA dedica alla Credenziale Europea sull’intelligenza artificiale.
La qualità come bene che qualcuno deve garantire
L’assenza di un albo dell’IA non è una lacuna da colmare, ma una caratteristica del campo.
Proprio perché l’intelligenza artificiale attraversa professioni diverse e cambia troppo in fretta per essere ingabbiata, il modello dell’attestazione volontaria è più adatto di quello dell’abilitazione obbligatoria. Ma un modello volontario funziona solo se chi lo gestisce è rigoroso sui propri limiti. Il valore di una credenziale dipende interamente dalla serietà di chi la rilascia. In un mercato dove la parola esperto non ha più peso, le associazioni che dichiarano con onestà cosa possono e cosa non possono garantire sono l’unico argine alla confusione. La qualità, in un campo senza albo, resta un bene che qualcuno deve farsi carico di presidiare.
di Redazione AIPIA
Contenuti a cura della redazione dell'Associazione Italiana Professionisti dell'Intelligenza Artificiale.
