Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale
Il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante sull’IA, aperto anche a Stati extra europei, che ancora lo sviluppo dei sistemi ai diritti umani, alla democrazia e allo Stato di diritto.
La Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law, identificata come CETS n. 225, è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 17 maggio 2024 nella 133ª Sessione a Strasburgo ed è stata aperta alla firma il 5 settembre 2024 a Vilnius, in Lituania. Rappresenta il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante in materia di intelligenza artificiale a livello globale, con portata potenzialmente universale grazie all’apertura anche a Stati non membri del Consiglio d’Europa. Hanno firmato 15 Stati membri del Consiglio d’Europa, 5 Stati non membri fra cui Stati Uniti, Canada, Giappone, Israele e Uruguay, e l’Unione Europea, che ha depositato la ratifica il 15 maggio 2026 a Chișinău.
Per il professionista italiano dell’IA e per le imprese che operano in Italia, la Convenzione è la cornice giuridica internazionale che si affianca al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e alla Legge 23 settembre 2025 n. 132, condividendo con essi l’impianto antropocentrico, la centralità dei diritti umani e la definizione OCSE di sistema di IA. AIPIA, associazione professionale ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, richiama la Convenzione come quadro di riferimento accanto al proprio Codice Etico, che si dichiara conforme al Regolamento UE 2024/1689 e fissa impegni coerenti con i principi del trattato: trasparenza, tutela dei dati, non discriminazione, supervisione umana.
Cos’è la Convenzione quadro CETS 225
È un trattato internazionale del Consiglio d’Europa che stabilisce principi comuni per garantire che le attività lungo il ciclo di vita dei sistemi di IA siano coerenti con i diritti umani, i processi democratici e lo Stato di diritto. La denominazione tecnica è Convenzione quadro perché fissa principi generali e obblighi flessibili, lasciando alle Parti margini discrezionali nella scelta delle misure attuative concrete.
Questa impostazione consente di adattarsi a sistemi giuridici differenti e di durare nel tempo, essendo tecnologicamente neutrale. Il trattato è depositato presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Il primato: il primo trattato internazionale vincolante sull’IA
La CETS 225 non ha precedenti. Altri strumenti internazionali sull’IA, come la Raccomandazione UNESCO del 23 novembre 2021 e i Principi OCSE del 22 maggio 2019 aggiornati il 3 maggio 2024, sono strumenti di soft law non vincolanti. Il Regolamento UE 2024/1689 è invece una norma vincolante ma limitata al mercato interno dell’Unione Europea.
La Convenzione del Consiglio d’Europa è il primo trattato che vincola giuridicamente Stati in ambito globale su un ampio spettro di applicazioni dell’IA, con un ancoraggio esplicito ai diritti umani, alla democrazia e allo Stato di diritto. Il modello di riferimento è quello della Convenzione 108 del 1981 sulla protezione dei dati personali, che nel tempo ha attratto Stati anche extra europei diventando uno standard globale.
La struttura del testo
La Convenzione si compone di un Preambolo, 8 Capitoli e 36 articoli. Il Capitolo I contiene le disposizioni generali con la definizione di sistema di IA e l’ambito di applicazione. Il Capitolo II fissa gli obblighi generali di tutela dei diritti umani e dell’integrità dei processi democratici e dello Stato di diritto. Il Capitolo III elenca i principi che devono guidare le attività nel ciclo di vita dei sistemi di IA. Il Capitolo IV disciplina rimedi e diritti procedurali. Il Capitolo V introduce l’obbligo di valutazione iterativa dei rischi e degli impatti. Il Capitolo VI regola l’attuazione. Il Capitolo VII istituisce il meccanismo di follow-up affidato alla Conference of the Parties. Il Capitolo VIII contiene le clausole finali su firma, ratifica, entrata in vigore, riserve e denuncia.
I sette principi fondamentali
Il Capitolo III elenca sette principi che le Parti devono assicurare siano rispettati lungo il ciclo di vita dei sistemi di IA.
Dignità umana e autonomia individuale.
Trasparenza e supervisione, con l’obbligo di rendere riconoscibile l’interazione con un sistema di IA.
Responsabilità e accountability.
Uguaglianza e non discriminazione.
Rispetto della privacy e protezione dei dati personali, in linea con il Regolamento UE 2016/679 e con la Convenzione 108+ del Consiglio d’Europa.
Affidabilità dei sistemi.
Innovazione sicura, con la possibilità di sandbox regolatorie sotto controllo.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La Convenzione copre le attività nel ciclo di vita dei sistemi di IA svolte dalle autorità pubbliche, compresi gli attori privati che operano per loro conto, e dagli attori privati direttamente. Per gli attori privati la Parte può scegliere fra l’applicazione diretta delle disposizioni convenzionali e l’adozione di altre misure appropriate che rispettino gli obblighi internazionali in materia di diritti umani.
Sono escluse dall’ambito le attività di sicurezza nazionale, purché nel rispetto del diritto internazionale e delle istituzioni democratiche, la difesa nazionale in modo integrale, e la ricerca e sviluppo su sistemi non ancora in uso, salvo che il testing possa interferire con diritti umani, democrazia o Stato di diritto.
Rimedi, valutazione del rischio e monitoraggio
Il Capitolo IV impone alle Parti di documentare le informazioni sui sistemi di IA e di renderle disponibili agli interessati in modo sufficiente a permettere la contestazione delle decisioni prese tramite o basate in modo sostanziale sull’IA. Prevede il diritto di reclamo alle autorità competenti e garanzie procedurali quando il sistema impatta in modo significativo sui diritti umani.
L’articolo 16 impone la valutazione iterativa dei rischi e degli impatti attuali e potenziali su diritti umani, democrazia e Stato di diritto, con misure di prevenzione e mitigazione e la possibilità per le autorità di introdurre divieti o moratorie. Il monitoraggio è affidato alla Conference of the Parties, organo composto dai rappresentanti delle Parti, che verifica il grado di attuazione, formula raccomandazioni e promuove la cooperazione con gli stakeholder. Il Consiglio d’Europa ha inoltre sviluppato la metodologia HUDERIA (Human Rights, Democracy and Rule of Law Impact Assessment) come strumento operativo per la valutazione d’impatto.
Stato di firme e ratifiche
Hanno firmato 15 Stati membri del Consiglio d’Europa: Albania, Andorra, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Repubblica di Moldova, San Marino, Svizzera, Ucraina e Regno Unito. Hanno firmato cinque Stati non membri: Canada, Israele, Giappone, Stati Uniti e Uruguay. L’Unione Europea ha firmato il 5 settembre 2024 e ha depositato la ratifica il 15 maggio 2026 in occasione della 135ª Sessione del Comitato dei Ministri a Chișinău, dopo il consenso del Parlamento Europeo dell’11 marzo 2026.
La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dal deposito della quinta ratifica, purché almeno tre siano di Stati membri del Consiglio d’Europa. Alla data di pubblicazione di questa pagina la Convenzione non è ancora in vigore, in attesa delle prime ratifiche nazionali.
La posizione italiana e il coordinamento con la Legge 132/2025
L’Italia non risulta a oggi fra i firmatari singoli della CETS 225. La copertura giuridica arriva per riflesso attraverso la ratifica dell’Unione Europea del 15 maggio 2026 negli ambiti di competenza dell’Unione, in particolare quelli disciplinati dal Regolamento UE 2024/1689.
Sul piano interno, l’Italia ha adottato la Legge 23 settembre 2025 n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, coerente con i principi della Convenzione: approccio antropocentrico, trasparenza, tutela dei minori, governance affidata ad AgID e ACN, disciplina dell’uso dell’IA nelle professioni intellettuali con prevalenza del lavoro umano e obbligo di informativa al cliente, oltre al nuovo articolo 612-quater del codice penale sui deepfake illeciti. I decreti attuativi della delega sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026.
Come si integra la Convenzione con AI Act, UNESCO, OCSE e Rome Call
La Convenzione del Consiglio d’Europa è pienamente compatibile con il Regolamento UE 2024/1689 e la Commissione Europea ha indicato l’AI Act come lo strumento di attuazione della Convenzione nel mercato interno dell’Unione. Rispetto all’AI Act la Convenzione è tecnologicamente più neutrale, orientata ai principi generali e aperta a Stati extra europei. Rispetto alla Raccomandazione UNESCO del novembre 2021 e ai Principi OCSE, la Convenzione è l’unico strumento vincolante dei quattro. Rispetto alla Rome Call for AI Ethics del 28 febbraio 2020, di cui AIPIA è endorser ufficiale, la Convenzione condivide l’ancoraggio antropocentrico ma opera nel diritto internazionale vincolante.
Il professionista italiano dell’IA opera oggi in un ecosistema in cui questi cinque strumenti si sostengono reciprocamente. La credenziale europea AIPIA, nel formato European Digital Credentials e firmata con sigillo eIDAS ai sensi del Regolamento UE 910/2014, attesta il completamento dei percorsi formativi: non è un’attestazione di conformità a questi strumenti. Il primo passo è il Corso Base con credenziale europea.
Cosa questa pagina non afferma
AIPIA non è firmataria né parte della Convenzione: la CETS 225 è aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali come l’Unione europea, non alle associazioni. AIPIA non dichiara date di «allineamento»: l’associazione è nata nel 2025 e richiama la Convenzione come quadro di riferimento, senza che questo comporti un riconoscimento da parte del Consiglio d’Europa. Le appartenenze e gli identificativi verificabili di AIPIA sono nel registro Identità e identificativi.
Domande frequenti sulla Convenzione del Consiglio d’Europa sull’IA
Cos’è la Convenzione quadro CETS 225?
È il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante in materia di intelligenza artificiale. È stata adottata il 17 maggio 2024 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e aperta alla firma il 5 settembre 2024 a Vilnius, in Lituania.
Qual è la differenza fra la Convenzione e l’AI Act europeo?
L’AI Act è normativa dell’Unione Europea, direttamente applicabile, con approccio dettagliato basato sul rischio e sanzioni fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale. La Convenzione è un trattato di diritto internazionale con principi generali, tecnologicamente neutrale e aperto anche a Stati extra europei. L’Unione Europea attua la Convenzione in gran parte attraverso l’AI Act.
La Convenzione è già in vigore?
No. Servono cinque ratifiche, di cui almeno tre di Stati membri del Consiglio d’Europa. L’Unione Europea ha ratificato il 15 maggio 2026, ma la ratifica UE non conta ai fini della soglia dei tre Stati membri del Consiglio d’Europa.
L’Italia ha firmato la Convenzione?
L’Italia non risulta a oggi fra i firmatari singoli. È comunque coperta per riflesso dalla ratifica dell’Unione Europea del 15 maggio 2026 per gli ambiti di competenza dell’Unione. Sul piano interno vige la Legge 23 settembre 2025 n. 132, coerente con i principi della Convenzione.
Chi sono i firmatari?
Hanno firmato 15 Stati membri del Consiglio d’Europa (fra cui Regno Unito, Svizzera, Norvegia e Ucraina), cinque Stati non membri (Canada, Israele, Giappone, Stati Uniti e Uruguay) e l’Unione Europea.
Quali sono i sette principi fondamentali?
Dignità umana e autonomia individuale, trasparenza e supervisione, responsabilità e accountability, uguaglianza e non discriminazione, rispetto della privacy e protezione dei dati personali, affidabilità, innovazione sicura.
La Convenzione si applica anche ai privati?
Sì. Per gli attori pubblici l’obbligo è diretto. Per gli attori privati ogni Parte può scegliere fra l’applicazione diretta delle disposizioni convenzionali e altre misure equivalenti nel rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani.
Quali sono le esclusioni?
Le attività di sicurezza nazionale nel rispetto del diritto internazionale, la difesa nazionale in modo integrale e le attività di ricerca e sviluppo su sistemi non ancora in uso, salvo che il testing possa interferire con diritti umani, democrazia o Stato di diritto.
Chi vigila sull’attuazione?
La Conference of the Parties, organo di follow-up composto dai rappresentanti delle Parti, verifica il grado di attuazione e formula raccomandazioni. Ogni Parte deve inoltre istituire meccanismi di controllo indipendenti a livello nazionale, con risorse umane e finanziarie adeguate.
AIPIA ha un’adesione formale alla Convenzione?
No. La CETS 225 è aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali come l’Unione europea, non alle associazioni. AIPIA, nata nel 2025, richiama la Convenzione come quadro di riferimento della propria formazione, senza firme, adesioni o date di allineamento.
Perché la Convenzione è importante per il professionista italiano dell’IA?
Perché stabilisce standard internazionali vincolanti che si integrano con il Regolamento UE 2024/1689 e con la Legge 23 settembre 2025 n. 132, il quadro in cui il professionista opera. Il Codice Etico AIPIA, conforme all’AI Act, fissa impegni coerenti con i principi del trattato: trasparenza, tutela dei dati, non discriminazione, supervisione umana.























