L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento PS12942 contro DeepSeek, la società cinese di intelligenza artificiale finita nel mirino dell’Antitrust italiano per la scarsa trasparenza verso gli utenti il 5 gennaio 2026. Il Bollettino settimanale dell’AGCM ha reso noto che gli impegni proposti dalle due entità giuridiche — Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co. Ltd. e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co. Ltd. — sono stati giudicati idonei a sanare le criticità contestate. L’indagine, avviata nel giugno 2025 e durata circa sei mesi, non si è conclusa con l’accertamento di un’infrazione: l’Autorità ha preferito rendere vincolanti le misure correttive presentate dalla società, chiudendo il caso senza sanzione ma con obblighi concreti.
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ToggleCosa contestava l’AGCM a DeepSeek
L’istruttoria ruotava attorno a un concetto tecnico divenuto centrale nel dibattito sull’IA: le allucinazioni dei modelli linguistici. Con questo termine si indica la tendenza dei sistemi di IA generativa a produrre risposte che appaiono plausibili e coerenti ma contengono informazioni inesatte, fuorvianti o del tutto inventate. Il fenomeno non è un difetto occasionale: è una caratteristica strutturale di tutti i modelli linguistici attuali, da GPT-5 a Claude, da Gemini a Llama. La differenza tra i fornitori sta nel modo in cui comunicano questo limite agli utenti.
Secondo l’AGCM, DeepSeek non informava gli utenti italiani in modo chiaro, immediato e comprensibile del rischio di allucinazioni. L’unico avviso presente nella finestra di dialogo era la dicitura generica “AI-generated, for reference only”, peraltro disponibile esclusivamente in inglese anche quando l’utente interagiva in italiano e riceveva risposte nella stessa lingua. Le pagine di primo contatto — homepage, registrazione, login — non contenevano alcun riferimento al rischio. I termini d’uso, dove il limite veniva menzionato, erano raggiungibili solo scorrendo fino in fondo alla homepage e cliccando un link nella sezione “Legal & Safety”, anch’essa in inglese.
L’Autorità ha contestato la violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Il ragionamento giuridico è lineare: chi sceglie di usare un chatbot lo fa sulla base della percezione di affidabilità dei risultati. Se il fornitore del servizio non avverte che le risposte possono essere errate, la decisione commerciale del consumatore risulta viziata. In pratica, l’utente si fida di output che potrebbero essere completamente sbagliati, senza nemmeno saperlo, e questa fiducia indebita incide sulla scelta di usare DeepSeek anziché un concorrente.
A supporto della contestazione, l’AGCM ha riportato un caso concreto che ha fatto discutere. Alla domanda sulla protesta di Piazza Tiananmen del 1989, DeepSeek rispondeva con un evasivo “Let’s talk about something else” — una risposta che l’Autorità ha interpretato come una forma di censura automatizzata, aggravata dalla sensibilità del tema nel contesto politico cinese. L’esempio mostrava che il modello non solo poteva generare informazioni sbagliate, ma poteva anche rifiutarsi di rispondere su argomenti politicamente sensibili senza spiegarne il motivo.
Gli impegni vincolanti accettati dall’Antitrust
DeepSeek ha collaborato durante l’intero procedimento, assistita dallo studio legale internazionale Fieldfisher con un team multidisciplinare guidato dal partner Diego Rigatti per la parte tech/IP, dal partner Felix Wittern per la componente tecnologica in Germania, e dal director Amedeo Della Croce insieme all’associate Carlotta Mosca per la parte antitrust. I professionisti hanno affiancato la società in tutte le fasi dell’indagine, compresa l’audizione davanti agli Uffici dell’Autorità.
Gli impegni accettati dall’AGCM si articolano su tre livelli distinti. Il primo livello riguarda la comunicazione verso l’utente. DeepSeek si è impegnata a rendere più visibile, trasparente e immediata l’informativa sul rischio di allucinazioni. In concreto, questo significa avvisi in lingua italiana nelle schermate di dialogo, nelle pagine di registrazione e nelle condizioni d’uso — non più sepolti in fondo alla homepage dietro un link in inglese nella sezione nascosta. L’informativa deve raggiungere l’utente prima che inizi a usare il servizio, non dopo che si è già affidato alle risposte.
Il secondo livello è tecnico e riguarda la riduzione delle allucinazioni stesse. La società ha presentato un piano di intervento in tre fasi: nella fase di pre-training, filtraggio dei dati e eliminazione di dataset di bassa qualità che possono alimentare risposte errate; nella fase di post-training, utilizzo di coppie domanda-risposta validate e tecniche di reinforcement learning mirate a ridurre la probabilità di generare contenuti inventati; nella fase di implementazione, accesso del modello a fonti esterne autorevoli e aggiornate per verificare le informazioni generate prima di presentarle all’utente.
Il terzo livello è il monitoraggio nel tempo. Gli impegni non sono dichiarazioni di intenti una tantum: il Bollettino dell’AGCM li ha resi obbligatori, il che significa che la loro violazione potrebbe riaprire il procedimento o dare luogo a sanzioni. DeepSeek dovrà dimostrare di aver attuato le misure nei tempi concordati e di mantenerle operative.
Il precedente giuridico e il suo peso per gli altri operatori
Il caso DeepSeek Italia AGCM merita attenzione per almeno tre ragioni. La prima è giuridica: per la prima volta in Europa, un’autorità antitrust ha trattato la mancata informativa sulle allucinazioni AI come pratica commerciale scorretta ai sensi del diritto dei consumatori. Non si tratta di una violazione del GDPR o di una questione di protezione dei dati personali — terreno su cui il Garante della Privacy italiano aveva già bloccato DeepSeek a fine gennaio 2025 per motivi diversi. Qui il piano è un altro: è il Codice del Consumo, con i suoi strumenti contro le omissioni informative, ad applicarsi ai chatbot.
La seconda ragione è strategica e riguarda il rapporto con l’AI Act. L’AGCM ha tracciato una linea di congiunzione esplicita tra gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale e le norme italiane contro le pratiche commerciali scorrette. L’articolo 50 dell’AI Act impone che i sistemi di IA siano sviluppati in modo da rendere gli utenti consapevoli del fatto che stanno interagendo con una macchina e informarli sulle capacità e i limiti del sistema. L’AGCM ha anticipato l’applicazione di questi principi usando strumenti giuridici già disponibili nel diritto nazionale — un approccio che altri garanti europei potrebbero replicare.
La terza ragione riguarda l’effetto deterrente. Il messaggio è diretto a tutti i fornitori di chatbot attivi nel mercato italiano e europeo: da OpenAI a Google, da Anthropic a Meta, da Mistral a qualunque startup che offra servizi di IA generativa ai consumatori. La trasparenza sulle allucinazioni non è un optional, non è una buona prassi facoltativa, non è un dettaglio da relegare in una FAQ. È un obbligo giuridico la cui violazione può innescare procedimenti e, in prospettiva, sanzioni.
Le allucinazioni AI: il problema che nessun modello ha risolto
Le allucinazioni restano il problema più ostinato dei modelli linguistici di grandi dimensioni. Tutti i principali LLM ne soffrono in misura variabile, e nessuno le ha eliminate del tutto. La natura del problema è strutturale: i modelli linguistici generano testo calcolando la sequenza di parole più probabile dato il contesto, non verificando la verità di ciò che producono. Questo significa che un modello può generare una risposta linguisticamente perfetta, logicamente coerente e completamente falsa — un tipo di errore particolarmente insidioso perché è difficile da riconoscere per chi non è esperto del tema trattato.
La differenza tra i fornitori sta nella combinazione di due fattori: quanto il modello allucinazione in pratica e quanto il fornitore comunica questo rischio agli utenti. OpenAI dichiara che GPT-5 riduce gli errori fattuali del 45% rispetto a GPT-4o con la ricerca web attiva, e dell’80% rispetto a o3 in modalità ragionamento. Anthropic pubblica schede di sicurezza dettagliate per ogni versione di Claude. Google inserisce avvisi nelle risposte di Gemini e offre strumenti di verifica delle fonti.
DeepSeek, fino all’intervento dell’AGCM, non faceva nulla di tutto questo per gli utenti italiani. La società si limitava a una dicitura generica in inglese, invisibile ai più, e a condizioni d’uso accessibili solo dopo una serie di clic in una sezione nascosta del sito. Il gap non era tecnico ma comunicativo — e il diritto dei consumatori sanziona esattamente questo tipo di omissione.
Il punto è rilevante anche per le imprese che integrano modelli linguistici nei propri prodotti e servizi. Un’azienda italiana che usa DeepSeek — o qualunque altro LLM — per generare contenuti destinati ai propri clienti ha l’obbligo di informare sugli eventuali limiti. La responsabilità non ricade solo sul fornitore del modello: ricade anche su chi lo impiega in un contesto commerciale. Il principio è analogo a quello che vale per qualunque prodotto difettoso o servizio incompleto: chi lo vende al pubblico deve comunicarne i limiti.
Implicazioni per il mercato italiano dell’IA
L’Italia si conferma uno dei paesi europei più attivi nella regolamentazione dei servizi di intelligenza artificiale. Tra il blocco del Garante Privacy a inizio 2025, l’istruttoria AGCM del giugno 2025, la chiusura del procedimento a gennaio 2026 e il recepimento progressivo dell’AI Act, il quadro normativo si sta costruendo per stratificazione. Per le imprese italiane che adottano o sviluppano soluzioni AI, il messaggio è convergente da più fronti: la conformità normativa non riguarda solo la protezione dei dati ma anche la correttezza commerciale, la trasparenza verso l’utente finale e la documentazione dei limiti tecnici dei sistemi utilizzati.
Il caso DeepSeek ha un valore specifico per le associazioni professionali che operano nel settore dell’intelligenza artificiale. AIPIA, in qualità di membro della European AI Alliance e Official Endorser della Rome Call for AI Ethics, monitora questi sviluppi normativi perché incidono direttamente sulla pratica professionale dei propri iscritti. Chi lavora con l’IA — come consulente, sviluppatore, integratore o decisore aziendale — deve sapere che la trasparenza sulle allucinazioni non è più una raccomandazione: è un obbligo giuridico con conseguenze concrete.
Per i professionisti italiani dell’IA, il caso suggerisce anche un’opportunità di servizio. Le imprese che integrano modelli linguistici avranno bisogno di supporto per adeguare la propria comunicazione, implementare avvisi conformi e documentare le misure di mitigazione del rischio di allucinazioni. È un’area di consulenza che oggi è quasi vuota e che il precedente AGCM rende improvvisamente concreta.
Un aspetto ulteriore merita considerazione. L’approccio dell’AGCM — usare il Codice del Consumo per imporre trasparenza sui limiti dell’IA — potrebbe essere replicato da altri garanti europei della concorrenza, creando un mosaico di precedenti nazionali prima ancora che l’AI Act sia pienamente operativo. La Commissione Europea, attraverso il Consumer Protection Cooperation Network, monitora le iniziative dei singoli Stati membri e può coordinare azioni congiunte. Il caso DeepSeek, per portata e visibilità, è candidato a diventare il riferimento europeo per la regolamentazione della trasparenza nei servizi di IA generativa destinati al pubblico.
Per le imprese italiane che sviluppano o integrano soluzioni basate su modelli linguistici, il consiglio operativo che emerge da questo precedente è duplice. Sul piano della comunicazione, occorre verificare che ogni punto di contatto con l’utente — dalla homepage al chatbot, dalle FAQ alle condizioni d’uso — contenga informazioni chiare, in italiano, sul rischio di errori e allucinazioni. Sul piano tecnico, occorre documentare le misure adottate per ridurre le allucinazioni e poterle presentare in caso di contestazione. La compliance non è un costo: è una protezione.
Il precedente è stato stabilito. La domanda non è se altri procedimenti seguiranno, ma quando e contro chi.
di Redazione AIPIA
Contenuti a cura della redazione dell'Associazione Italiana Professionisti dell'Intelligenza Artificiale.
