Normativa AI

Il regime transitorio dell’AI Act: grace period e grandfathering spiegati alle imprese

Il Consiglio UE ha approvato in via definitiva il Digital Omnibus il 29 giugno 2026, e il dibattito si è concentrato quasi tutto sui rinvii: Allegato III al 2 dicembre 2027, Allegato I al 2 agosto 2028. C’è però una parte del pacchetto di cui si parla molto meno e che per le imprese vale altrettanto: il regime transitorio, cioè le regole che decidono la sorte dei sistemi e dei contenuti già sul mercato. Un grace period fino al 2 dicembre 2026 per i contenuti sintetici esistenti, un meccanismo di grandfathering per i sistemi immessi prima delle date di applicazione, una scadenza al 2 agosto 2027 per i modelli GPAI pre-esistenti. Tre regimi diversi, spesso confusi tra loro. Questa guida li mette in ordine e spiega come capire in quale casella cade il proprio sistema.

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Perché esiste un regime transitorio e cosa protegge davvero

Il principio di partenza è classico: le norme nuove non si applicano retroattivamente a ciò che è stato legittimamente immesso sul mercato prima della loro entrata in applicazione. Vale per i macchinari, vale per i dispositivi medici, vale anche per l’AI.

Ma l’AI complica lo schema. Un tornio venduto nel 2020 resta lo stesso tornio; un sistema di AI viene aggiornato, riaddestrato, ricalibrato di continuo, e ogni intervento riapre la domanda se sia ancora il prodotto di prima. Per questo il regime transitorio dell’AI Act non è un’amnistia permanente ma un equilibrio condizionato: la protezione dura finché il sistema resta sostanzialmente quello che era.

Conviene fissare subito il perimetro di ciò che il regime transitorio non copre. Le pratiche vietate dell’articolo 5 non conoscono grandfathering: un sistema di social scoring non diventa lecito perché è stato installato nel 2023. E l’obbligo di alfabetizzazione dell’articolo 4, in vigore dal febbraio 2025, vale a prescindere da quando i sistemi sono stati acquistati. La transizione riguarda gli obblighi di prodotto, non i divieti né i doveri organizzativi.

Il grace period per i contenuti sintetici: la finestra fino al 2 dicembre 2026

Il caso più immediato riguarda l’articolo 50. Dal 2 agosto 2026 i contenuti generati o manipolati con AI vanno marcati come tali, i chatbot devono dichiararsi, i deepfake vanno etichettati. La domanda che ogni impresa con archivi pieni di materiale generativo si è posta: e tutto quello che abbiamo già pubblicato?

La risposta del Digital Omnibus è una finestra di adeguamento: per i contenuti sintetici già sul mercato la conformità è richiesta entro il 2 dicembre 2026. Quattro mesi di respiro per rietichettare l’esistente.

Attenzione però a leggere bene i confini della finestra. Vale per il materiale prodotto e diffuso prima dell’entrata in applicazione, non per ciò che viene generato dopo: il video sintetico pubblicato il 10 agosto 2026 deve nascere marcato, senza alcun periodo di grazia. E la finestra non sospende gli altri profili di responsabilità: un contenuto ingannevole resta sanzionabile secondo le norme su pratiche commerciali e diffamazione anche durante il grace period, che copre solo l’obbligo di marcatura.

Sul come marcare, la norma chiede che l’indicazione sia rilevabile e, dove tecnicamente possibile, leggibile dalle macchine: nella pratica si va dall’etichetta visibile sul contenuto ai metadati e alle filigrane digitali incorporate nei file, e gli standard di settore per la provenienza dei contenuti si stanno consolidando proprio sotto la spinta di questa scadenza. La scelta dello strumento dipende dal canale: ciò che funziona per un video pubblicato sul sito non funziona per un catalogo di immagini distribuito a terzi.

Operativamente, per un’impresa il lavoro dei prossimi mesi è un censimento: individuare quali asset pubblicati contengono materiale sintetico, decidere lo strumento di marcatura, applicarlo entro dicembre. Chi produce contenuti in volume, agenzie, editori, e-commerce, farebbe bene a non aspettare novembre.

Il grandfathering dei sistemi ad alto rischio già immessi

Il secondo regime riguarda i sistemi ad alto rischio, ed è il più generoso. I sistemi immessi sul mercato o messi in servizio prima della data di applicazione degli obblighi restano fuori dal perimetro, a una condizione: che dopo quella data non subiscano modifiche sostanziali nella progettazione. Finché il sistema resta quello che era, gli obblighi pieni non scattano.

Con il Digital Omnibus le date di riferimento si sono spostate in avanti: per i sistemi dell’Allegato III il momento che separa il vecchio dal nuovo è ora il 2 dicembre 2027, per quelli dell’Allegato I il 2 agosto 2028. Un sistema di screening dei curriculum installato nel 2026 e mai modificato in modo sostanziale potrà quindi continuare a operare anche dopo, senza marcatura CE né valutazione di conformità.

Il momento dell’immissione, va detto, non è un dettaglio contabile ma un fatto giuridico da poter provare: contratti, bolle di consegna, verbali di messa in servizio. Un’impresa che nel 2028 volesse invocare il grandfathering su un sistema di cui non sa documentare la data di messa in servizio si troverebbe a discutere da una posizione fragile. Anche qui, l’archivio vale quanto la norma.

Sembra una scappatoia enorme. Lo è meno di quanto appaia.

Primo correttivo: per i sistemi ad alto rischio destinati all’uso da parte di autorità pubbliche il legislatore ha previsto un orizzonte di adeguamento obbligatorio, a prescindere dalle modifiche: la pubblica amministrazione non può congelare per sempre i propri sistemi nello stato pre-normativo. Secondo correttivo: il mercato non riconosce il grandfathering. Un committente che oggi seleziona un fornitore chiede la conformità piena, non l’esenzione tecnica; un sistema congelato per restare esente è un sistema che non riceve miglioramenti, e in un settore che evolve a questa velocità l’immobilità è un costo competitivo. Terzo correttivo: la responsabilità civile corre comunque. Se il sistema esente da obblighi provoca un danno, il fatto di essere fuori dal perimetro dell’AI Act non protegge da una richiesta di risarcimento; su questo fronte il professionista italiano fa bene a valutare anche gli strumenti assicurativi dedicati, di cui AIPIA si occupa nella pagina sulla responsabilità professionale nell’uso dell’AI.

I modelli GPAI pre-esistenti: la scadenza del 2 agosto 2027

Il terzo regime riguarda i modelli di AI per finalità generali. Qui la logica è diversa: niente esenzione condizionata alle modifiche, ma un termine fisso di adeguamento.

I fornitori di modelli GPAI immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025, data di applicazione degli obblighi per i nuovi modelli, devono portare quei modelli alla conformità entro il 2 agosto 2027. Documentazione tecnica, policy sul copyright, riepilogo dei contenuti di addestramento: tutto l’apparato degli articoli 53 e seguenti va costruito anche per i modelli storici, solo con più tempo.

La differenza di trattamento ha una spiegazione pratica. Un modello di fondazione non è un prodotto chiuso: viene distribuito, derivato, integrato in migliaia di applicazioni a valle, e lasciare per sempre fuori norma i modelli pre-2025 avrebbe significato lasciare fuori norma una fetta enorme del mercato reale. Il legislatore ha scelto la strada opposta: tutti dentro, ma con un biennio di transizione.

C’è poi il caso, frequente nella pratica italiana, dei modelli open-weight scaricati e adattati internamente. Chi si limita a usare un modello pre-2025 resta un deployer; chi lo modifica in profondità, ad esempio con un riaddestramento esteso che ne cambia le capacità, rischia di assumere la posizione di fornitore del modello risultante, con tutti gli obblighi del caso e senza poter invocare la transizione concessa al modello originario. È una linea di confine che molte imprese attraversano senza accorgersene.

Per i deployer italiani la data del 2 agosto 2027 è meno remota di quanto sembri: chi costruisce servizi su modelli rilasciati prima dell’estate 2025 dovrebbe verificare che il proprio fornitore abbia un piano di adeguamento, perché la documentazione che quel piano produrrà è la stessa che servirà al deployer per i propri obblighi.

In quale regime cade il vostro sistema: cinque domande

La mappa si traduce in una sequenza di domande da porsi per ogni sistema in azienda.

  • Il sistema rientra nelle pratiche vietate dell’articolo 5? Se sì, nessun regime transitorio lo salva: va dismesso.
  • Genera contenuti sintetici o interagisce con persone? Gli obblighi di trasparenza scattano il 2 agosto 2026 per il nuovo, il 2 dicembre 2026 per l’esistente.
  • È un sistema ad alto rischio dell’Allegato III o dell’Allegato I? Se è già sul mercato e non subirà modifiche sostanziali, resta nel grandfathering; se verrà modificato o acquistato dopo le nuove date, entra nel regime pieno.
  • È un modello GPAI, o un servizio costruito sopra un modello GPAI? I modelli pre-2025 hanno tempo fino al 2 agosto 2027; quelli successivi sono già dentro.
  • Chi lo usa è una pubblica amministrazione? In quel caso l’esenzione ha comunque un orizzonte di scadenza e va pianificato l’adeguamento.

Cinque domande, un pomeriggio di lavoro per un inventario medio. Il risultato è la base di qualunque piano di conformità serio, e la guida operativa all’AI Act aggiornata da AIPIA offre lo schema per classificare i casi dubbi.

Un corollario contrattuale: chi sta negoziando oggi l’acquisto di un sistema che verrà consegnato a ridosso delle nuove date farebbe bene a scrivere nero su bianco chi si assume l’onere della conformità se la messa in servizio slitta oltre la soglia. Sei mesi di ritardo su una fornitura possono spostare il sistema da un regime all’altro, e con esso decine di migliaia di euro di adempimenti.

La modifica sostanziale: il confine che fa perdere la protezione

Tutto il grandfathering ruota attorno a un concetto: la modifica sostanziale. È il punto su cui si giocheranno i contenziosi dei prossimi anni.

Il regolamento la definisce come una modifica non prevista nella valutazione iniziale, che incide sulla conformità del sistema o ne cambia la finalità prevista. Nella pratica: correggere un errore o aggiornare la sicurezza non fa perdere la protezione; cambiare la destinazione d’uso, aggiungere funzioni che toccano nuove categorie di persone, o riaddestrare il sistema in modo da alterarne il comportamento in misura rilevante, con ogni probabilità sì. La zona grigia in mezzo è ampia, e sarà la prassi delle autorità a restringerla.

L’esperienza dei settori regolati insegna che questo confine diventerà anche terreno negoziale: i fornitori tenderanno a presentare gli aggiornamenti come manutenzione ordinaria per non far perdere ai clienti la protezione transitoria, le autorità a leggere gli stessi interventi come modifiche rilevanti. In mezzo staranno i contratti, e chi li scrive bene.

Da qui un consiglio operativo che vale più di molte analisi: documentare le versioni. Ogni aggiornamento del sistema andrebbe registrato con data, natura dell’intervento e valutazione motivata sul carattere sostanziale o meno della modifica. È l’unico modo per dimostrare, tra due anni, che il sistema in produzione è ancora quello protetto dal regime transitorio, e non un prodotto nuovo travestito da vecchio.

Il regime transitorio, letto per intero, non è un condono ma un piano di rientro con date certe. Protegge chi gestisce l’esistente con metodo e documentazione; non protegge chi lo usa come alibi per non decidere. La differenza tra le due posture, nel calendario che si è appena messo in moto, vale esattamente quanto una sanzione.

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