Normativa AI

Le sanzioni dell’AI Act: importi dell’articolo 99, calcolo sul fatturato e chi rischia cosa

Il Consiglio UE, approvando in via definitiva il Digital Omnibus il 29 giugno 2026, ha confermato che il regime sanzionatorio dell’AI Act diventa pienamente applicabile il 2 agosto 2026. Mentre gli obblighi sui sistemi ad alto rischio slittano al 2027, le multe no: da agosto le violazioni del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) possono costare fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo. Questo articolo è una guida operativa agli scaglioni dell’articolo 99: quanto costa ogni tipo di violazione, come si calcola la percentuale sul fatturato, cosa cambia per una PMI rispetto a un gruppo multinazionale e chi materialmente irroga le sanzioni in Italia.

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I tre scaglioni dell’articolo 99

L’articolo 99 costruisce una scala a tre gradini, proporzionata alla gravità della condotta.

Il gradino più alto colpisce le violazioni dell’articolo 5, cioè le pratiche vietate: social scoring, manipolazione dannosa dei comportamenti, riconoscimento delle emozioni sul lavoro e a scuola, scraping indiscriminato di immagini facciali, e dal 2 dicembre 2026 anche la generazione di contenuti sessuali non consensuali e di CSAM sintetico. Qui la sanzione arriva fino a 35 milioni di euro o, se superiore, al 7% del fatturato totale mondiale annuo dell’esercizio precedente.

Il gradino intermedio riguarda la violazione degli altri obblighi del regolamento: quelli dei fornitori e dei deployer di sistemi ad alto rischio quando diventeranno applicabili, gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50, i doveri degli importatori, dei distributori e degli organismi notificati. In questi casi la multa sale fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore.

Il gradino più basso punisce chi fornisce alle autorità informazioni scorrette, incomplete o fuorvianti: fino a 7,5 milioni di euro o all’1% del fatturato, sempre prendendo il valore più alto tra i due.

Una precisazione che molte sintesi giornalistiche omettono: per le imprese la formula standard è il maggiore tra importo fisso e percentuale. La logica è dichiarata nello stesso regolamento, che vuole sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Per un colosso tecnologico 35 milioni sarebbero una voce di bilancio trascurabile; il 7% del fatturato mondiale no.

Il termine di paragone naturale è il GDPR, che si ferma a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale. L’AI Act, sul gradino delle pratiche vietate, va quasi al doppio. Il legislatore europeo ha voluto segnalare una gerarchia: usare l’AI per manipolare persone o schedarle socialmente è considerato più grave, nella scala delle sanzioni, di una violazione della disciplina sui dati personali. Chi ha già vissuto un procedimento privacy conosce il meccanismo; deve solo aggiornare verso l’alto le cifre in gioco.

Come si calcola il 7% sul fatturato mondiale

Tre elementi della formula meritano attenzione, perché cambiano radicalmente l’ordine di grandezza del rischio.

Primo: il fatturato rilevante è quello mondiale, non quello europeo né quello italiano. Un’impresa che realizza in Europa il 10% dei propri ricavi risponde comunque sul totale globale. È la stessa architettura del GDPR e del regolamento antitrust, pensata per togliere ai grandi gruppi la possibilità di diluire la sanzione segmentando geograficamente i ricavi.

Secondo: si guarda all’esercizio finanziario precedente rispetto alla decisione. Un’impresa in forte crescita che commette una violazione oggi potrebbe essere sanzionata domani su un fatturato più alto di quello attuale.

Terzo: il riferimento all’impresa richiama la nozione europea di unità economica, la stessa consolidata nella prassi antitrust. Nei gruppi societari questo apre alla possibilità che il fatturato di riferimento non sia quello della singola controllata che ha commesso la violazione, ma quello consolidato del gruppo che la controlla. Sul punto la giurisprudenza dovrà assestarsi, ma chi struttura la propria compliance assumendo che conti solo il fatturato della società operativa locale sta scommettendo, non pianificando.

Va aggiunto un punto sulla platea dei sanzionabili. L’AI Act non multa solo chi sviluppa i sistemi: obblighi distinti gravano su fornitori, deployer, importatori e distributori, e ciascun operatore risponde delle proprie inadempienze. Lo stesso sistema di AI usato in modo scorretto può quindi generare procedimenti paralleli su soggetti diversi della filiera. Per un’impresa italiana che compra tecnologia da terzi, la convinzione che il rischio sanzionatorio resti tutto in capo al produttore è una delle illusioni più diffuse, e più costose, di questa fase.

Simulazioni: la PMI da 8 milioni e il gruppo da 2 miliardi

Per fissare gli ordini di grandezza conviene fare due simulazioni aritmetiche, puramente illustrative, sui tre scaglioni.

Prendiamo una PMI italiana con 8 milioni di euro di fatturato annuo. Il 7% vale 560.000 euro, il 3% vale 240.000 euro, l’1% vale 80.000 euro. Grazie al regime attenuato che vedremo tra poco, per una PMI si applica il minore tra percentuale e importo fisso: il tetto effettivo è quindi 560.000 euro per una pratica vietata, 240.000 per la violazione di obblighi, 80.000 per informazioni scorrette. Cifre lontane dai titoli sui 35 milioni, ma capaci di azzerare l’utile di più esercizi di un’impresa di quelle dimensioni.

Ora un gruppo con 2 miliardi di fatturato mondiale. Il 7% vale 140 milioni di euro, ben oltre il tetto fisso di 35: la sanzione massima per una pratica vietata è dunque 140 milioni. Per la violazione di obblighi il 3% vale 60 milioni, contro i 15 fissi: prevale la percentuale. Per le informazioni scorrette l’1% vale 20 milioni contro 7,5: ancora la percentuale.

Interessante il caso intermedio: un’impresa non PMI con 150 milioni di fatturato mondiale. Il 7% vale 10,5 milioni, meno del tetto fisso di 35: per una pratica vietata prevale quindi l’importo fisso, e l’esposizione massima è 35 milioni, oltre un quinto del fatturato. Per la violazione di obblighi il confronto è tra 15 milioni fissi e 4,5 milioni di percentuale: prevale ancora il fisso. È la fascia dimensionale su cui gli importi assoluti mordono di più in proporzione: troppo grande per il regime attenuato, troppo piccola perché la percentuale superi il tetto.

La stessa violazione, esposizioni diverse di ordini di grandezza. È il tratto distintivo del regime: non esiste un prezzo unico dell’infrazione, esiste un prezzo relativo alla stazza di chi la commette.

Il regime attenuato per PMI e startup

Il legislatore europeo ha previsto un correttivo esplicito per le imprese minori. Per le PMI e le startup, ferma restando la scala degli scaglioni, la sanzione applicabile è il minore tra l’importo fisso e la percentuale sul fatturato, non il maggiore.

Non è un condono, è una calmierazione.

Per capire chi rientra nel regime attenuato serve la definizione europea di PMI: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio fino a 43 milioni. Attenzione ai gruppi: una società piccola controllata da un gruppo grande non è una PMI ai fini europei, perché i parametri si calcolano includendo le imprese collegate. Anche qui la struttura societaria pesa più dell’intuizione.

Alla scelta dell’importo concorrono poi i criteri di commisurazione: la natura, la gravità e la durata della violazione, il carattere intenzionale o colposo della condotta, le azioni intraprese per attenuare il danno, il grado di cooperazione con le autorità, eventuali violazioni precedenti e la dimensione economica di chi ha commesso l’infrazione. Per le PMI le autorità devono tenere conto anche della sostenibilità economica dell’impresa: una multa che porta al fallimento non è considerata proporzionata.

Questo insieme di criteri ha una conseguenza operativa spesso trascurata: la documentazione conta. L’impresa che può dimostrare di avere mappato i propri sistemi, formato il personale e reagito tempestivamente a una non conformità parte, davanti all’autorità, da una posizione negoziale molto diversa rispetto a chi non ha nulla in mano. La guida operativa all’AI Act curata da AIPIA dedica una sezione proprio alla costruzione di questo fascicolo difensivo.

Chi irroga le sanzioni in Italia

L’articolo 99 fissa i tetti, ma lascia agli Stati membri il compito di designare le autorità che accertano e multano. In Italia il quadro lo ha tracciato la Legge 23 settembre 2025, n. 132: l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è l’autorità di vigilanza sul mercato, con i poteri ispettivi e sanzionatori, mentre AgID svolge il ruolo di autorità di notifica per gli organismi di valutazione della conformità. Gli schemi di decreti attuativi esaminati dal Consiglio dei Ministri a fine giugno dovranno completare il procedimento sanzionatorio nazionale prima della scadenza della delega, fissata al 10 ottobre 2026.

C’è però un binario che salta l’autorità nazionale. Per i fornitori di modelli di AI per finalità generali, i GPAI, la competenza sanzionatoria è della Commissione europea: l’articolo 101 le consente multe fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, e i relativi poteri di enforcement diventano pieni proprio dal 2 agosto 2026.

Restano poi attive le competenze preesistenti. Il Garante per la protezione dei dati personali continua a sanzionare sul fronte GDPR, e le due discipline possono cumularsi: lo stesso trattamento illecito dentro un sistema di AI può generare un procedimento privacy e uno ai sensi dell’AI Act. Chi calcola il rischio regolatorio su una sola norma lo sta sottostimando.

Gli Stati membri devono inoltre notificare alla Commissione le proprie regole nazionali su sanzioni e procedimenti. Se il decreto attuativo italiano arrivasse a ridosso della scadenza di ottobre, si aprirebbe una finestra di alcuni mesi in cui gli obblighi europei sono pienamente vigenti mentre il procedimento nazionale è ancora in rodaggio. Sarebbe un errore leggerla come zona franca: l’accertamento può riguardare condotte tenute in quel periodo, anche se la contestazione arriva dopo.

Prepararsi al 2 agosto: da voce di costo a polizza

Cinque settimane separano l’approvazione del Digital Omnibus dall’attivazione piena del regime sanzionatorio. Il lavoro sensato, in questo intervallo, non è teorico ma di inventario: censire dove l’AI entra nei processi aziendali, verificare se qualche uso ricade nelle pratiche vietate già in vigore, controllare che chatbot e contenuti sintetici rispettino la trasparenza dell’articolo 50, e assegnare responsabilità interne chiare su chi risponde alle autorità in caso di richiesta.

Il fattore umano pesa quanto quello documentale. Molte violazioni potenziali non nascono da scelte strategiche ma da un dipendente che adotta uno strumento generativo senza che nessuno abbia valutato l’uso: la formazione del personale è la prima linea di riduzione del rischio sanzionatorio, ed è il motivo per cui AIPIA ha strutturato percorsi di formazione aziendale sull’AI Act pensati per chi deve mettere in regola l’organizzazione, non solo informarla.

Conviene infine trattare la sanzione come si tratta qualunque altro rischio d’impresa: quantificarla, assegnarle una probabilità, confrontarla con il costo della prevenzione. Su questa base la compliance smette di essere un adempimento e diventa una decisione economica documentabile davanti a soci e amministratori.

Un’ultima considerazione sui numeri. Il costo di un programma di adeguamento per una PMI si misura in decine di migliaia di euro; il tetto sanzionatorio per la stessa impresa, come mostrano le simulazioni, in centinaia di migliaia. Il rapporto tra le due cifre è la vera tabella che dovrebbe circolare nei consigli di amministrazione italiani da qui ad agosto.

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