La rivista giuridica Altalex ha pubblicato il 7 aprile 2026 un’analisi sulla responsabilità del professionista per l’uso improvvido dell’intelligenza artificiale, riaccendendo un tema che il diritto fatica a sistemare: chi risponde quando un avvocato, un commercialista, un medico o un consulente usa l’IA e qualcosa va storto. La domanda sembra semplice. Le risposte non lo sono.
Indice dei contenuti
ToggleIl punto di partenza è un dato di fatto. L’intelligenza artificiale è uno strumento probabilistico. Il dovere del professionista è di diligenza. Tra le due cose c’è una frizione.
Lo strumento che non garantisce il risultato
Un modello di IA generativa produce output plausibili, non output certi.
Può restituire una citazione giurisprudenziale inesistente, un calcolo errato, una diagnosi sbagliata, presentandoli con la stessa sicurezza con cui restituisce risposte corrette. Il fenomeno, noto come allucinazione, non è un difetto occasionale: è una caratteristica strutturale di sistemi che generano testo sulla base di probabilità statistiche. Chi usa questi strumenti deve saperlo.
Qui nasce il problema giuridico. Il professionista è tenuto a una diligenza qualificata. Se delega a una macchina probabilistica un compito che richiede verifica, e non verifica, l’errore della macchina diventa il suo errore.
I casi non sono ipotesi da manuale. In più giurisdizioni si sono già registrati episodi di avvocati che hanno depositato atti contenenti citazioni di sentenze inesistenti, generate da un modello e trasferite nel documento senza controllo. I giudici hanno reagito con richiami e sanzioni disciplinari, fissando un principio che vale ben oltre la professione forense: l’uso di uno strumento di IA non attenua il dovere di verifica, lo rende anzi più stringente. Il professionista che firma un atto ne risponde per intero, a prescindere da come lo ha prodotto. La macchina non è un collega su cui scaricare la colpa, è uno strumento di cui si risponde come si risponde di una penna o di un foglio di calcolo mal impostato.
L’AI Act come nuovo standard di diligenza
La novità che il 2026 porta con sé è che il metro di giudizio sta cambiando.
Gli obblighi introdotti dal Regolamento UE 2024/1689, l’AI Act, sulla gestione del rischio, sulla supervisione umana, sulla tracciabilità e sulla trasparenza, non restano confinati al rapporto tra fornitori e autorità. Diventano parametri di diligenza valutabili anche in sede giudiziaria. Un giudice che debba stabilire se un professionista ha agito con la dovuta accortezza potrà chiedersi se ha mantenuto una supervisione umana effettiva sull’output dell’IA, se ha verificato i risultati, se ha documentato il proprio controllo.
In altre parole, il rispetto dei principi dell’AI Act diventa la misura di ciò che ci si aspetta da un professionista prudente. Chi li ignora non viola solo un regolamento europeo. Si espone a una responsabilità verso il cliente.
Questo travaso di standard da una norma tecnica a un criterio di diligenza non è una novità nel diritto. È già accaduto con le norme sulla sicurezza informatica e con quelle sulla protezione dei dati: obblighi nati in un contesto regolatorio specifico sono diventati, col tempo, parametri per giudicare la condotta diligente di chi opera in quei campi. Con l’IA il fenomeno si ripete, e si ripete in fretta. Un professionista che oggi mantiene un registro delle proprie verifiche sugli output dell’IA, che documenta i controlli effettuati, che conserva traccia del proprio intervento umano, costruisce non solo conformità ma anche prova: il giorno in cui dovesse difendersi da una contestazione, quella documentazione diventa lo scudo che dimostra la diligenza tenuta.
Il vuoto lasciato dalla direttiva ritirata
Sul versante della responsabilità civile, però, l’Europa ha fatto un passo indietro.
La proposta di direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale, pensata per armonizzare le regole sul risarcimento dei danni causati dall’IA e per alleggerire l’onere della prova a carico del danneggiato, è stata ritirata. Il ritiro lascia un vuoto. Mancano criteri uniformi a livello europeo per attribuire la responsabilità quando un sistema di IA provoca un danno, e il compito ricade sui regimi nazionali esistenti, pensati in un’epoca diversa.
Non tutto è scoperto, però.
La Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi è stata adottata e aggiorna la disciplina del 1985, includendo esplicitamente il software e i sistemi di intelligenza artificiale tra i prodotti. Gli Stati membri devono recepirla entro il 9 dicembre 2026. La direttiva estende la responsabilità oggettiva del produttore: in caso di difetto che causa un danno, il danneggiato non deve provare la colpa, ma solo il nesso tra difetto e danno. Riguarda però il produttore del sistema, non il professionista che lo utilizza.
L’aggiornamento della disciplina sui prodotti è meno marginale di quanto sembri. Per quarant’anni la responsabilità del produttore ha riguardato oggetti fisici, e includere il software tra i prodotti significa riconoscere che un programma può essere difettoso allo stesso modo di un macchinario. La direttiva introduce anche alcuni alleggerimenti dell’onere della prova a favore del danneggiato, proprio perché ricostruire il funzionamento interno di un sistema di IA, per dimostrarne il difetto, è spesso al di là delle possibilità di un singolo cittadino. È un riequilibrio che riconosce l’asimmetria tra chi costruisce sistemi complessi e chi ne subisce gli effetti.
Resta però la distanza tra il produttore e l’utilizzatore professionale. La direttiva colma il primo versante, non il secondo. E il professionista vive esattamente sul secondo.
Due responsabilità che non vanno confuse
È la distinzione che chiarisce tutto il quadro.
Da una parte c’è la responsabilità del produttore per un difetto del sistema, ora coperta dalla nuova direttiva sui prodotti. Dall’altra c’è la responsabilità del professionista che ha scelto di usare quel sistema nel proprio lavoro. Se un consulente fiscale si affida a un modello che produce un calcolo errato e lo trasmette al cliente senza verificarlo, il danno non nasce da un difetto del prodotto, ma dall’uso negligente che il professionista ne ha fatto. La macchina ha sbagliato, ma la diligenza mancata è umana.
Questa seconda responsabilità è quella che le coperture tradizionali faticano a inquadrare.
Esiste anche una zona intermedia, ed è la più insidiosa. Cosa accade se il danno nasce dall’interazione tra un difetto del sistema e una verifica insufficiente del professionista. Un modello che produce un errore non evidente, che un controllo diligente avrebbe comunque potuto cogliere, genera una responsabilità condivisa di difficile ripartizione. Il produttore dirà che l’errore era riconoscibile con la dovuta attenzione; il professionista, che il sistema era difettoso. In assenza della direttiva ritirata, che avrebbe offerto criteri comuni, questa ripartizione resta affidata alle regole nazionali e alla valutazione caso per caso del giudice, con un margine di incertezza che nessuna delle due parti gradisce.
Perché serve una copertura assicurativa dedicata
Le polizze di responsabilità civile professionale sono state scritte prima dell’IA generativa.
Coprono l’errore professionale classico, quello del professionista che sbaglia un parere o una perizia. Quando nel mezzo entra uno strumento di IA, sorgono zone grigie: l’errore indotto dall’allucinazione di un modello rientra nella copertura, oppure l’assicuratore può eccepire un uso improprio dello strumento. La risposta non è scontata, e dipende dalla formulazione della polizza.
Per questo cresce l’esigenza di coperture pensate per chi integra l’IA nella propria attività, che tengano conto del nuovo profilo di rischio. AIPIA dedica al tema una sezione specifica sulla responsabilità professionale e l’uso dell’intelligenza artificiale, dove il nodo tra dovere di diligenza, errore dello strumento e copertura assicurativa viene affrontato per le professioni non regolamentate.
La questione assicurativa ha anche un risvolto economico che le polizze stanno appena cominciando a tradurre in numeri. Un assicuratore deve poter stimare il rischio per fissare un premio, ma il rischio legato all’uso dell’IA è ancora privo di una casistica consolidata. Mancano serie storiche di sinistri, mancano precedenti giurisprudenziali stabili su come ripartire la responsabilità tra produttore del modello e professionista utilizzatore. Il risultato è un mercato in cui le coperture esistenti vengono estese con clausole spesso ambigue, e in cui il professionista prudente farebbe bene a verificare, nero su bianco, se la propria polizza copre o esclude i danni connessi all’uso di strumenti di IA. Una clausola di esclusione scoperta dopo il sinistro è la peggiore delle sorprese.
Il tema si lega all’attestazione di qualità professionale. La Legge 4/2013, all’articolo 7, prevede che le associazioni professionali possano rilasciare attestazioni che certificano la qualità e gli standard del servizio reso dall’associato. Un professionista che documenta, attraverso un’attestazione, di aver acquisito competenze sull’uso corretto e consapevole dell’IA rafforza la propria posizione sul piano della diligenza. È uno dei motivi per cui l’adesione a un’associazione professionale diventa, nel nuovo quadro, anche una forma di tutela.
Il punto non è formale. In un giudizio sulla diligenza, ciò che il professionista ha fatto per qualificarsi pesa. Aver seguito un percorso di formazione strutturato sull’uso dell’IA, aver acquisito una credenziale verificabile, aver adottato procedure di controllo coerenti con gli standard riconosciuti sono tutti elementi che spostano la valutazione a favore di chi li può esibire. Al contrario, l’uso improvvisato di uno strumento potente, senza alcuna preparazione, è esattamente la condotta che un giudice qualifica come negligente. La formazione, in questo senso, non è un investimento sulla competenza soltanto, ma anche sulla difendibilità della propria posizione.
La diligenza non si delega a una macchina
Il principio che attraversa tutto il dibattito è semplice da enunciare e difficile da applicare.
L’intelligenza artificiale può assistere il professionista, può accelerare il suo lavoro, può ampliare ciò che riesce a fare. Non può assumersi la sua responsabilità. Il dovere di verificare, di controllare, di firmare con cognizione resta intatto, anzi si fa più stringente proprio perché lo strumento è potente e induce a fidarsi. Chi tratta l’IA come un collaboratore infallibile commette l’errore di fondo. La macchina propone, il professionista risponde, e nessuna riga di codice cambierà questo ordine delle cose.
di Redazione AIPIA
Contenuti a cura della redazione dell'Associazione Italiana Professionisti dell'Intelligenza Artificiale.
