Normativa AI

Decreti attuativi della Legge 132/2025: sanità, dati per il training, polizia predittiva e responsabilità civile

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato in via preliminare, il 10 giugno 2026, due schemi di decreto legislativo attuativi della Legge 23 settembre 2025, n. 132, la legge italiana sull’intelligenza artificiale. Il primo schema disciplina i poteri delle autorità nazionali, la vigilanza, le sanzioni, gli spazi di sperimentazione e le disposizioni su formazione, lavoro, sanità e professioni; il secondo regola l’uso dei sistemi di AI nelle attività di polizia e introduce norme sulla responsabilità civile e penale. La delega al Governo scade il 10 ottobre 2026: quattro mesi per raccogliere i pareri, sciogliere i nodi e arrivare all’approvazione definitiva. Questo articolo passa in rassegna i cantieri aperti dal pacchetto, uno per uno, e spiega cosa cambia per imprese, professionisti e amministrazioni.

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Due schemi, quattro cantieri e una scadenza che non si sposta

La corsa è cominciata tardi.

La Legge 132/2025 è entrata in vigore il 10 ottobre 2025 con una delega di dodici mesi per i decreti attuativi. Il Governo ha impiegato otto mesi per portare i primi schemi in Consiglio dei Ministri, e l’esame di giugno è solo preliminare: i testi devono ora passare per i pareri delle commissioni parlamentari competenti e degli organi consultivi, tornare a Palazzo Chigi per l’approvazione definitiva e approdare in Gazzetta Ufficiale entro il 10 ottobre 2026. Un ritardo su questa scadenza non sarebbe un incidente di percorso qualunque: senza decreti, la legge italiana resta una cornice con dentro poco, proprio mentre il calendario europeo ridisegnato dal Digital Omnibus chiede alle autorità nazionali di essere operative.

I contenuti si possono ordinare in quattro cantieri: la sanità con i dati per l’addestramento dei sistemi, la formazione nelle scuole e nelle professioni, la polizia predittiva e il riconoscimento facciale, la responsabilità civile e penale. Sullo sfondo resta la conferma dell’architettura di governance, con AgID autorità di notifica e ACN autorità di vigilanza del mercato, già raccontata su questo blog, alla quale gli schemi aggiungono i meccanismi di coordinamento con le autorità di settore: Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e Garante Privacy.

Il metodo scelto dal Governo è quello del pacchetto unico: pochi decreti di grande ampiezza invece di una serie di provvedimenti tematici. La scelta accelera i tempi, ma concentra il rischio: un parere fortemente critico su un singolo capitolo, per esempio la polizia predittiva, può rallentare l’intero schema che contiene anche sanità e formazione. È il prezzo della fretta imposta dalla delega.

Nel primo schema trovano posto anche gli spazi di sperimentazione normativa, le sandbox di cui questo blog si è già occupato: qui basta registrare che la loro disciplina nazionale viaggia dentro il medesimo veicolo, con le stesse scadenze e gli stessi rischi di ingorgo. Tutto ciò che serve alle imprese italiane per lavorare con l’AI in un quadro certo passa, nei prossimi quattro mesi, da due testi.

Sanità: la formazione ECM obbligatoria e la piattaforma MIA

Il capitolo sanitario è il più dettagliato del primo schema. La formazione sull’AI entra in modo obbligatorio nel programma di Educazione Continua in Medicina, con una percentuale specifica di crediti dedicata: il medico che usa sistemi di supporto alla diagnosi dovrà conoscerne il funzionamento, i limiti e i profili deontologici, etici e legali, perché la responsabilità clinica resta interamente sua. La formazione si estende ai dirigenti sanitari, con moduli dedicati alla gestione delle liste d’attesa e alla riduzione degli sprechi.

Accanto alla formazione, lo schema inserisce la sperimentazione della piattaforma istituzionale MIA, finanziata con fondi PNRR e gestita da Agenas, pensata come infrastruttura pubblica per l’AI in sanità. L’idea è offrire a Regioni e aziende sanitarie un punto di accesso comune a servizi di AI validati, invece di lasciare che ogni azienda ospedaliera compri sul mercato senza criteri uniformi. Sulla carta è la risposta al problema più citato dagli operatori: la frammentazione degli acquisti sanitari in ventuno sistemi regionali diversi.

Qui il cantiere sanitario si salda con quello dei dati. La Legge 132/2025 ha qualificato di rilevante interesse pubblico il trattamento di dati per la ricerca e la sperimentazione di sistemi di AI in ambito sanitario, e i decreti devono tradurre quel principio in regole operative: quali dati possono alimentare l’addestramento degli algoritmi, con quali garanzie di minimizzazione e anonimizzazione, sotto la vigilanza di chi. È il punto sul quale il parere del Garante Privacy peserà di più, perché il confine tra riuso virtuoso dei dati clinici e sorveglianza sanitaria è sottile e il precedente dei registri sanitari elettronici insegna che i dettagli tecnici decidono tutto.

Scuola, università e professioni: l’alfabetizzazione diventa ordinamento

Il primo schema costruisce una filiera formativa che parte dalla scuola e arriva agli ordini professionali. Nelle scuole l’AI entra nei curricoli e nell’educazione civica, con un rafforzamento delle discipline STEAM e uno stanziamento di 100 milioni di euro per la formazione dei docenti sul benessere digitale e sui rischi dei social. Nelle università, negli AFAM e negli ITS l’alfabetizzazione sull’AI diventa trasversale e obbligatoria, con contenuti tecnici, giuridici ed etici. Nella pubblica amministrazione la formazione del personale viene strutturata con un coordinamento ministeriale, per evitare che ogni ente proceda in ordine sparso.

Per i professionisti lo schema prevede l’alfabetizzazione sull’AI nella formazione iniziale e continua, e un adeguamento dei parametri dell’equo compenso entro dodici mesi. Il messaggio è duplice: il professionista deve saper usare gli strumenti, e il valore della prestazione intellettuale va ricalibrato in un mercato dove una parte del lavoro la fa la macchina. Per gli ordini professionali si apre un lavoro regolamentare non banale: definire quali competenze minime pretendere dagli iscritti e come verificarle, senza trasformare l’aggiornamento in un adempimento di facciata.

Sul versante del lavoro dipendente, lo schema conferma l’impianto della legge: l’impiego di sistemi di AI nell’organizzazione del lavoro deve rispettare la dignità del lavoratore e gli obblighi informativi, con l’Osservatorio istituito presso il Ministero del Lavoro a monitorare gli effetti dell’adozione sui livelli occupazionali. Nessuna rivoluzione rispetto al testo del 2025, ma la conferma che il datore di lavoro che introduce AI nei processi HR entra in un’area presidiata due volte, dal diritto del lavoro nazionale e dall’Allegato III dell’AI Act.

C’è un filo che lega questo cantiere all’articolo 4 dell’AI Act, l’obbligo di alfabetizzazione già in vigore dal febbraio 2025 per fornitori e utilizzatori di sistemi di AI. I decreti italiani, di fatto, danno all’obbligo europeo una declinazione nazionale settore per settore. AIPIA segue entrambi i piani nella sua guida operativa all’AI Act aggiornata trimestralmente.

Polizia predittiva e riconoscimento facciale: i paletti del secondo schema

Il secondo schema affronta il terreno più delicato: l’AI nelle mani delle forze di polizia.

L’identificazione biometrica in tempo reale negli spazi pubblici resta eccezionale, ammessa solo per minacce specifiche all’ordine pubblico e per la ricerca di persone scomparse, con autorizzazione dell’autorità giudiziaria e limiti temporali, geografici e personali definiti. Il riconoscimento facciale a posteriori è consentito solo dopo la commissione di un reato, sulla base di elementi oggettivi, per l’identificazione dei sospetti. I sistemi di videosorveglianza esistenti potranno essere integrati con componenti di riconoscimento facciale entro questi confini, con conservazione locale dei dati biometrici raccolti in occasione di eventi pubblici per sette giorni e log delle operazioni mantenuti per cinque anni.

Il Ministero dell’Interno ha assicurato che non è prevista alcuna sorveglianza di massa e che l’AI resta uno strumento di supporto, senza sostituire la decisione umana. La formula ricalca i divieti dell’articolo 5 dell’AI Act, che vieta la valutazione del rischio di reato basata sulla sola profilazione individuale. Resta il fatto che l’Italia sceglie di usare quasi tutti i margini che il regolamento europeo lascia agli Stati membri in materia di sicurezza: la distanza tra il divieto di principio e le eccezioni operative sarà il vero oggetto del dibattito parlamentare.

Su questo capitolo il parere del Garante Privacy avrà un peso particolare. L’Autorità si è già espressa più volte sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici, e la Relazione annuale presentata il 2 luglio 2026 ha ribadito la centralità dei sistemi biometrici tra le priorità di vigilanza. Un parere negativo non bloccherebbe formalmente il decreto, ma fornirebbe argomenti a chiunque volesse impugnarne le applicazioni davanti ai giudici, amministrativi ed europei.

Responsabilità civile: documentazione tecnica, presunzioni e assicurazione

Per chi produce e usa sistemi di AI, il capitolo sulla responsabilità civile è quello con le conseguenze economiche più dirette. Lo schema rafforza la posizione del danneggiato su tre fronti: l’accesso alla documentazione tecnica del sistema che ha causato il danno, un regime di presunzioni sul nesso causale che alleggerisce l’onere della prova della vittima, e l’azione diretta verso l’assicurazione del responsabile.

Tradotto: chi sviluppa o impiega professionalmente sistemi di AI dovrà tenere una documentazione tecnica difendibile in giudizio, perché sarà la prima cosa che la controparte chiederà. E dovrà rivedere le proprie coperture assicurative, perché l’azione diretta trasforma la polizza da riparo interno a bersaglio processuale. Il tema della copertura dei rischi professionali legati all’AI, che AIPIA presidia con il progetto sulla responsabilità civile professionale per chi lavora con l’AI, esce dalla teoria ed entra nel contenzioso ordinario.

Una scelta di fondo merita attenzione. Dopo il ritiro della proposta di direttiva europea sulla responsabilità da AI, l’Italia decide di non aspettare Bruxelles e di darsi regole nazionali. Chi opera su più mercati europei dovrà gestire un mosaico di regimi diversi, almeno finché la Commissione non riprenderà il dossier.

Il nuovo reato di omessa sicurezza e la volata verso ottobre

Sul piano penale, il secondo schema introduce con l’articolo 437-bis del codice penale sanzioni per chi omette di adottare le misure di sicurezza previste per i sistemi di AI ad alto rischio o li altera, quando dalla condotta derivi un pericolo per la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. È una fattispecie di pericolo che parla direttamente ai vertici aziendali: la sicurezza dei sistemi ad alto rischio smette di essere un requisito di conformità amministrativa e diventa materia da diritto penale d’impresa, con tutto ciò che ne segue per i modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001.

Ora la palla passa alle Camere e agli organi consultivi, con un calendario compresso dalla pausa estiva.

I pareri parlamentari non sono vincolanti, ma su polizia predittiva e dati sanitari le audizioni si annunciano dense, e ogni modifica sostanziale richiede un passaggio ulteriore in Consiglio dei Ministri. Se la scadenza del 10 ottobre 2026 verrà rispettata, l’Italia arriverà all’appuntamento con il calendario europeo con un apparato attuativo completo prima della maggior parte degli Stati membri. Se slitterà, la legge 132 resterà per mesi un guscio normativo in attesa di contenuto. La differenza tra i due scenari non la farà la politica degli annunci, ma la capacità delle strutture tecniche dei ministeri di chiudere i testi. È lì che si misura, in concreto, la credibilità della via italiana all’AI.

Per le imprese, nel frattempo, l’attesa non è un alibi. I contenuti degli schemi sono noti e la direzione è tracciata: formazione documentata del personale, documentazione tecnica dei sistemi pronta per un eventuale contenzioso, coperture assicurative da rinegoziare, modelli 231 da aggiornare con i nuovi profili penali. Chi comincia ora ad allineare questi quattro tasselli arriverà alla pubblicazione dei decreti con il lavoro grosso già fatto. Chi aspetta la Gazzetta Ufficiale scoprirà che quattro cantieri insieme non si chiudono in un trimestre.

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