Normativa AI

Decreto attuativo IA in Italia: cosa cambia per lavoro, professioni, giustizia e responsabilità

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare, il 10 giugno 2026, due schemi di decreto legislativo che attuano la legge 23 settembre 2025, n. 132 sull’intelligenza artificiale. I testi non sono ancora definitivi: passeranno ai pareri delle Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e delle autorità competenti prima dell’approvazione finale. La direzione, però, è già leggibile, e tocca scuola, lavoro, professioni, sanità, pubblica amministrazione, giustizia e sicurezza.

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Il punto da fissare subito è uno. Non si tratta di norme già in vigore, ma di bozze. Capirne il contenuto adesso serve a chi deve attrezzarsi prima che diventino legge.

Due schemi di decreto, non un testo definitivo

Il pacchetto si compone di due schemi. Il primo riguarda i poteri delle autorità nazionali, la vigilanza, le sanzioni, gli spazi di sperimentazione e la formazione, e contiene anche le disposizioni sul lavoro. Il secondo disciplina l’uso dei sistemi di IA nelle attività di polizia e introduce le norme su responsabilità civile e penale.

La governance nazionale è affidata al coordinamento tra l’Agenzia nazionale per la cybersicurezza e l’Agenzia per l’Italia Digitale. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha rivendicato il primato: l’Italia, ha detto, è la prima nazione a dotarsi di una normativa nazionale organica in materia.

L’impianto si innesta sul Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e sulla legge 132/2025, che aveva già fissato i principi generali. Il tratto comune dei due decreti è l’impostazione antropocentrica, richiamata anche nel riferimento all’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV: la tecnologia deve restare al servizio della persona, della dignità umana e dei diritti fondamentali. La legge aveva scritto i principi, i decreti servono a tradurli in regole operative. C’è anche un nodo di tempistica che alcuni osservatori segnalano: anticipare la disciplina nazionale rispetto alla piena applicazione dell’AI Act, di cui il pacchetto Digital Omnibus ha rinviato diverse scadenze per i sistemi ad alto rischio tra dicembre 2027 e agosto 2028, potrebbe costringere a rapidi aggiornamenti del testo. AIPIA cura su questo una guida operativa all’AI Act aggiornata, utile per leggere il decreto accanto al regolamento da cui discende.

Scuola e formazione: l’IA entra nella didattica

L’intelligenza artificiale entrerà nei percorsi di scuole e università, sia come contenuto da studiare sia come strumento didattico.

A supporto degli istituti sono previsti comitati tecnico-etici territoriali, incaricati di accompagnare e monitorare l’innovazione didattica garantendo la protezione dei dati e un uso dell’IA sicuro e verificabile. La norma riconosce inoltre agli insegnanti il ruolo di decisori del percorso pedagogico, escludendo che a valutare le competenze degli studenti sia un sistema automatizzato. Anche gli ITS Academy e l’istruzione superiore dovranno rafforzare i percorsi dedicati all’intelligenza artificiale.

Sul fronte del benessere digitale, il decreto stanzia 100 milioni di euro per formare i docenti alla prevenzione dei rischi legati all’abuso di social media, piattaforme digitali e IA. È una cifra che dice quanto il legislatore consideri la scuola il primo terreno di esposizione, e non solo di opportunità.

Lavoro, sanità e PA: l’algoritmo non decide da solo

Sul lavoro il principio cardine è che le decisioni su assunzioni, modifiche del rapporto, sanzioni disciplinari e licenziamenti non possono essere affidate a un sistema automatizzato: l’ultima parola spetta sempre a una persona, e il licenziamento deciso solo da un algoritmo è nullo. È il punto che tocca più da vicino le imprese e la gestione delle risorse umane.

Le amministrazioni pubbliche potranno usare sistemi di IA per reclutamento, formazione, innovazione organizzativa e semplificazione dei procedimenti, con un programma di alfabetizzazione digitale rivolto ai dipendenti pubblici sui limiti degli strumenti e sulla protezione dei dati.

L’IA entra anche negli ospedali. Medici e operatori sanitari dovranno essere formati non solo sull’uso tecnico, ma su responsabilità clinica, deontologia, etica e diritto. Il filo che unisce scuola, sanità e pubblica amministrazione è sempre lo stesso: la macchina assiste, la persona resta responsabile della decisione.

Ordini professionali ed equo compenso

Per i professionisti il decreto interviene su due piani, la formazione e il compenso.

Gli ordini dovranno inserire l’alfabetizzazione sull’IA nella formazione iniziale e continua. È il terreno su cui AIPIA lavora dal 2025 con il corso AI Base con Credenziale Europea, il primo in Italia a rilasciare una credenziale digitale riconosciuta dalla Commissione Europea al termine di un percorso valutato.

Il punto più sensibile riguarda l’equo compenso. L’uso dell’IA potrà incidere sui parametri dei compensi professionali, comprese le tariffe forensi, con l’obiettivo dichiarato di evitare che l’automazione svaluti il lavoro intellettuale. È il riconoscimento implicito di un timore diffuso tra gli studi, che la produttività offerta dai modelli si traduca in una corsa al ribasso sulle parcelle. La norma prova a fissare un argine, spostando la questione dal piano del marketing a quello delle tariffe regolate.

Giustizia, polizia e riconoscimento biometrico

È la parte ad altissima tensione, perché deve convivere con il divieto generale dell’AI Act e con le deroghe tassative concesse alle autorità di contrasto.

Il secondo schema disciplina, in casi eccezionali, l’identificazione biometrica da parte delle forze di polizia, entro limiti rigorosi pensati per evitare forme di sorveglianza generalizzata. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è stato esplicito: non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa né alcun Grande fratello, e resta vietato l’uso di grandi banche dati biometriche.

Il decreto distingue due usi. Uno ex ante, prima del reato, ammesso solo in caso di pericolo per terrorismo o per la ricerca di persone scomparse, e subordinato alla richiesta del questore e all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Uno ex post, a reato avvenuto, fondato su elementi oggettivi e verificabili. Il riconoscimento facciale su immagini già registrate sarà possibile solo a posteriori, su materiale esistente e previa valutazione d’impatto con il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali. In ambito giudiziario l’IA può assistere la ricerca, l’organizzazione e il supporto, ma non può sostituire il giudizio del magistrato, che dovrà comunque essere formato all’uso di questi strumenti.

Responsabilità civile e penale: la prova e il nuovo reato

La novità che pesa di più sulle imprese sta qui.

Sul piano civile, il decreto disegna una forma di responsabilità da omessa vigilanza sull’uso dei sistemi di IA. L’obiettivo dichiarato dal Governo è riequilibrare la posizione di chi subisce un danno, superando l’opacità tecnologica e le asimmetrie informative, senza però introdurre nuovi obblighi sostanziali a carico delle aziende. La tecnica è probatoria: il giudice potrà ordinare l’esibizione di elementi di prova sul funzionamento del sistema, inclusi i registri, la documentazione del sistema di gestione dei rischi, la documentazione tecnica e le informazioni sui parametri e sulla supervisione umana. È prevista una presunzione relativa del nesso di causalità in caso di violazione di obblighi dell’AI Act, che alleggerisce l’onere della prova per il danneggiato senza eliminarlo del tutto, e un foro alternativo vicino alla residenza della persona fisica danneggiata. Restano tutelati i segreti commerciali, quindi dati, algoritmi e metodi di addestramento, quando ne ricorrono i presupposti. È un’impostazione che ricalca da vicino quella discussa in sede europea sulla responsabilità da IA.

Per le imprese strutturate c’è un effetto da non trascurare sulla conformità: la responsabilità penale connessa ai sistemi di IA può intrecciarsi con i modelli organizzativi ex decreto legislativo 231/2001, che andranno riletti alla luce delle nuove fattispecie. Cresce inoltre, per chi quei sistemi li adopera, l’esposizione a richieste di risarcimento, e con essa la rilevanza di una copertura di responsabilità civile professionale tarata sull’uso dell’IA.

Sul piano penale, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato una nuova fattispecie di reato: la punizione di chi progetta, realizza o omette le necessarie misure di sicurezza dei sistemi di IA quando da questa condotta derivi un concreto pericolo per la sicurezza delle persone o dello Stato. La responsabilità, in questa lettura, risale anche a chi costruisce il sistema, non solo a chi lo impiega.

La legge 132 aveva fissato i principi. Questi decreti provano a tradurli in obblighi probatori, divieti e fattispecie penali, cioè nel linguaggio con cui un giudice decide una causa. Quanto di questo impianto sopravviva al passaggio parlamentare dirà se l’Italia ha scritto una disciplina applicabile o un manifesto di intenti. Per chi sviluppa o usa IA in azienda, intanto, la documentazione tecnica dei propri sistemi ha smesso di essere un dettaglio da ufficio legale.

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