Lavoro

AI per ingegneri e architetti: dal calcolo alla progettazione generativa

di Redazione AIPIA ·

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha trasmesso agli Ordini territoriali, il 9 ottobre 2025, la circolare n. 343/2025, protocollo 10683U, per preparare la categoria all’entrata in vigore, il giorno successivo, della Legge 23 settembre 2025, n. 132 sull’intelligenza artificiale. Alla circolare sono allegati due modelli di dichiarazione per informare i committenti sull’uso di sistemi di AI e un documento tecnico del C3I, il Comitato Italiano per l’Ingegneria dell’Informazione, che analizza responsabilità civili, disciplinari e deontologiche e i riflessi sulla copertura assicurativa. È la fotografia di una professione che sta assorbendo l’intelligenza artificiale nel proprio quadro di regole. Questo articolo esamina cosa fanno oggi questi strumenti negli studi di ingegneria e architettura, e quali nodi professionali aprono: la firma, la verifica dei calcoli, la proprietà degli elaborati, la trasparenza verso chi commissiona.

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Progettazione generativa: il software propone, il progettista sceglie

La progettazione generativa rovescia il flusso di lavoro tradizionale. Invece di disegnare una soluzione e verificarla, il progettista definisce vincoli e obiettivi, luci e carichi, ingombri massimi, materiali, costi, prestazioni energetiche, e il sistema genera decine o centinaia di alternative che li rispettano, ordinate secondo i criteri scelti. L’ottimizzazione topologica delle strutture, che riduce il materiale dove non lavora, è l’applicazione più matura: nata nell’industria aeronautica e automobilistica, è entrata nei software strutturali di uso comune. In architettura lo stesso approccio produce studi di massima per orientamento e ombreggiamento, distribuzioni interne, layout urbanistici confrontati su parametri misurabili.

A questo filone consolidato l’AI generativa ha aggiunto uno strato nuovo: la produzione rapida di varianti visive. Un render di concetto che richiedeva giornate di modellazione si ottiene in minuti a partire da uno schizzo e una descrizione, e la fase di dialogo con il committente se ne avvantaggia in modo evidente. Sono strumenti di esplorazione, non elaborati tecnici.

La distinzione va tenuta ferma anche nel linguaggio con il cliente.

Il punto di contatto tra i due mondi è il modello informativo. Gli strumenti generativi che dialogano con l’ambiente BIM cominciano a produrre non solo immagini ma oggetti parametrici, con attributi e relazioni: è il passaggio che trasforma la variante suggestiva in materiale di progetto vero. Chi lavora in BIM da anni riconosce la traiettoria, perché è la stessa dell’interoperabilità: la tecnologia rende fluido lo scambio, e proprio per questo diventa decisivo sapere che cosa entra nel modello, da dove viene e chi lo ha verificato.

Il rischio professionale della progettazione generativa non è che il software sbagli: è che il progettista smetta di capire perché una soluzione è stata proposta. Un’alternativa generata ottimizzando tre parametri può violarne un quarto che nessuno ha inserito tra i vincoli, dalla manutenibilità alla cantierabilità. La scelta tra le varianti resta un atto di progetto nel senso pieno del termine, e richiede la stessa padronanza tecnica che serviva per disegnarle a mano.

Verifica normativa, computi, cantiere: l’automazione del lavoro seriale

Il secondo fronte è meno spettacolare e più redditizio. La verifica di conformità normativa dei progetti, il cosiddetto code checking, applica regole codificate ai modelli BIM: altezze minime, rapporti aeroilluminanti, requisiti antincendio, barriere architettoniche. Ciò che un tecnico controllava tavola per tavola, un sistema lo verifica sull’intero modello segnalando le non conformità, con un margine di errore che dipende dalla qualità del modello e delle regole, e che quindi va conosciuto, non presunto.

I computi metrici estimativi si prestano allo stesso trattamento: l’estrazione automatica delle quantità dal modello e l’associazione alle voci di prezzario tagliano una delle attività più lunghe e meno gratificanti dello studio. E in cantiere l’analisi di immagini da telecamere e droni confronta l’avanzamento reale con il programma lavori, intercetta interferenze, documenta le lavorazioni. Sono applicazioni a valore immediato, dove l’errore dell’algoritmo emerge nel controllo umano prima di produrre danni.

Per gli studi che partecipano a gare pubbliche c’è un vantaggio ulteriore: la digitalizzazione degli appalti spinta dal Codice dei contratti rende sempre più frequente la richiesta di modelli informativi, e chi ha già automatizzato verifiche e computi arriva alla consegna con margini di tempo che i concorrenti non hanno. Il vantaggio competitivo, in questo segmento, si misura in giorni.

Un capitolo a parte merita la diagnostica del costruito. La classificazione automatica di quadri fessurativi da immagini, il monitoraggio strutturale con sensori e modelli predittivi, l’analisi dei dati dei ponti e delle infrastrutture esistenti sono campi dove l’AI amplia ciò che un professionista può osservare. Ma un modello che segnala un’anomalia non sostituisce il sopralluogo: lo rende meglio indirizzato.

La firma è dell’iscritto all’albo, e con la firma i calcoli

Su un punto l’ordinamento non lascia spazio a interpretazioni creative. Il progetto strutturale, la relazione di calcolo, il collaudo, la certificazione energetica, la direzione lavori sono atti riservati a professionisti iscritti all’albo, e la firma che li chiude porta con sé la responsabilità piena di quanto contengono. La Legge 132/2025 ha ribadito il principio per tutte le professioni intellettuali: l’AI può fornire supporto e assistenza tecnica, il lavoro intellettuale prevale sullo strumento. Il documento del C3I allegato alla circolare CNI declina il principio sul terreno dell’ingegneria: l’uso di sistemi di AI non modifica il regime di responsabilità del professionista, che risponde degli elaborati come se li avesse prodotti integralmente.

La conseguenza operativa riguarda i calcoli. Gli ingegneri hanno imparato da decenni a non fidarsi ciecamente dei software di calcolo strutturale, e le Norme Tecniche per le Costruzioni chiedono al progettista un giudizio motivato sull’accettabilità dei risultati, tipicamente costruito con modelli semplificati di controllo e ordini di grandezza. Con l’AI generativa questa igiene professionale va rialzata di livello: un modello linguistico che imposta una verifica o riassume una norma tecnica può introdurre errori non sistematici, diversi a ogni interrogazione, che i controlli a campione tradizionali non intercettano. La regola del C3I e del buon senso coincidono: l’output entra nel progetto solo dopo una verifica indipendente, documentata, di chi firma.

C’è anche un tema generazionale che gli studi sottovalutano. I giovani tecnici arrivano con grande dimestichezza con gli strumenti generativi e poca esperienza per riconoscerne gli errori, la combinazione più delicata possibile. Affidare a un collaboratore junior la produzione di elaborati assistita dall’AI senza una procedura di revisione definita significa costruire una catena in cui nessuno, di fatto, ha verificato: il giovane si fida dello strumento, il senior si fida del giovane. Le procedure interne di controllo qualità, che gli studi certificati conoscono bene, vanno aggiornate per nominare esplicitamente questi passaggi.

Chi firma senza capire ha già sbagliato, qualunque cosa dica il calcolo.

Di chi è l’elaborato: la proprietà intellettuale dei progetti generati

La questione della titolarità degli elaborati prodotti con l’AI ha smesso di essere accademica. La Legge 132/2025 è intervenuta sulla legge sul diritto d’autore chiarendo che le opere create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono protette quando resta riconoscibile un apporto creativo umano. Per gli studi di progettazione il criterio è rassicurante nella sostanza: un progetto architettonico nato da vincoli posti dal progettista, selezionato tra varianti, sviluppato e coordinato da un professionista conserva paternità e tutela. Ma impone attenzione ai casi limite: l’immagine generata e usata tale e quale, il testo di relazione prodotto e non rielaborato hanno una protezione incerta, e possono incorporare elementi provenienti dai dati di addestramento del modello.

C’è poi il versante opposto: cosa esce dallo studio quando si usano strumenti in cloud. Caricare su un servizio generativo consumer le tavole di un progetto in gara, un rilievo, i dati di un committente industriale significa esporre informazioni riservate e talvolta coperte da accordi di segretezza. Le cautele sono le stesse di ogni professione: strumenti con garanzie contrattuali, dati sensibili pseudonimizzati o trattati in locale, una policy di studio scritta che dica a collaboratori e giovani tecnici cosa può uscire e cosa no.

La trasparenza verso i committenti non è più una cortesia

Dall’ottobre 2025 informare il cliente sull’impiego di sistemi di AI è un obbligo di legge per tutte le professioni intellettuali, e i due modelli allegati alla circolare 343/2025 servono esattamente a questo: una dichiarazione da rendere al committente e una dichiarazione sostitutiva utilizzabile nei rapporti con le amministrazioni. Per gli studi che lavorano con la committenza pubblica il tema si intreccia con il quadro degli appalti, dove la stazione appaltante può chiedere conto degli strumenti usati nella progettazione. E dal 2 agosto 2026 si aggiunge l’articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689, l’AI Act, con gli obblighi di trasparenza sui contenuti generati artificialmente: per uno studio che pubblica render fotorealistici di progetti, sapere quando un’immagine va dichiarata come generata diventa parte del mestiere.

Il documento C3I tocca anche il punto che molti trascurano: l’assicurazione. Le polizze di responsabilità civile professionale descrivono l’attività assicurata, e l’uso strutturale di strumenti di AI nella produzione degli elaborati è un’informazione che il broker deve avere, prima del sinistro e non dopo. AIPIA dedica al tema una pagina di orientamento sulla responsabilità professionale nell’uso dell’AI, utile per impostare la conversazione con il proprio assicuratore con le domande giuste.

Le competenze decidono chi governa gli strumenti

Il presidente del CNI Angelo Domenico Perrini ha sintetizzato la posizione della categoria: per gestire l’intelligenza artificiale servono ingegneri altamente specializzati, e il Consiglio nazionale ha proposto di rendere l’iscrizione all’albo obbligatoria per i laureati in ingegneria che operano su AI, cybersicurezza e automazione avanzata. Che la proposta vada in porto o meno, dice una cosa vera: la differenza tra studi che usano l’AI e studi che la subiscono è una differenza di competenze, non di budget software.

Anche sul versante degli architetti la riflessione istituzionale è aperta: il Consiglio nazionale degli architetti ha dedicato al rapporto tra architettura, pensiero umano e intelligenza artificiale il ciclo di incontri Translitera, e l’offerta di corsi accreditati sull’AI per la professione cresce di trimestre in trimestre. Il segnale è lo stesso che arriva dagli ingegneri: la questione non è più se formarsi, ma con quale profondità e con quale riconoscimento.

L’articolo 4 dell’AI Act chiede del resto a ogni organizzazione un livello adeguato di alfabetizzazione del personale che impiega questi sistemi. Per uno studio tecnico significa formare non solo i titolari ma i collaboratori che producono materialmente gli elaborati, con percorsi costruiti sui flussi di lavoro reali: AIPIA li progetta con la formazione aziendale per studi e imprese, e i percorsi formativi AI permettono di graduare l’approfondimento dal livello base a quello specialistico, con attestazioni verificabili al termine.

L’ingegneria e l’architettura italiane hanno già attraversato il passaggio dal tecnigrafo al CAD e dal CAD al BIM, e ogni volta qualcuno ha predetto la fine della professione. È andata diversamente: lo strumento ha assorbito il lavoro seriale e la firma ha concentrato su di sé ancora più responsabilità. Con l’intelligenza artificiale il copione si ripete, con una clausola in più scritta nella circolare 343: lo strumento è di chi lo sa governare, la responsabilità è di chi firma. Le due cose, d’ora in poi, conviene che coincidano.

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